Lo chiarisce lINPS con il Messaggio n.6704 del 3 novembre u.s., che fa seguito alla Circolare n.152 del 18 agosto 2015 contenente le regole attuative per fruire del congedo parentale a ore e fa il punto sulla sua applicazione pratica, in linea con il dettato delle novità di cui allart.7 del D.Lgs. 80/2015: «
In pratica, le nuove direttive INPS sulla compatibilità fra le diverse forme di permesso rispondono alla
- Congedoa ore per altro figlio: non è possibile fruire nella stessa giornata di congedi parentali a ore per figli diversi;
- riposiper allattamento: non si può utilizzare un congedo a ore nei giorni di riposo per allattamento (artt. 39-40 D.Lgs. 151/2001) anche se riferiti ad altro figlio;
- permessi orari in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio, anche se disabile (art.33 D.Lgs. 151/2001): non sono compatibili, quindi non si possono sommare.
- Permessi orari per assistenza a familiari, anche se minori (art.33, comma 3, legge 1992/104): sono compatibili, quindi si possono sommare ai congedi a ore;
- permessi orari del lavoratore portatore di handicap (art.33, comma 6, legge 1992/104): non ci sono incompatibilità, quindi si possono utilizzare contemporaneamente.
Le regole sopra esposte valgono nel caso in cui non ci sia una contrattazione collettiva o aziendale, che può fissare paletti diversi.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio