Congedo parentale a ore
Il cosiddetto congedo parentale a ore è stato introdotto dalla legge n.228 del 24 dicembre 2012, con rinvio alla contrattazione collettiva del compito di stabilire sia le modalità con le quali è possibile usufruire di tale congedo, sia i criteri di calcolo della base oraria di riferimento, sia l'equiparazione di un determinato monte orario ad una giornata di lavoro. Il Jobs Act, con il D.Lgs. attuativo n.80/2015, ha successivamente precisato che se manca la contrattazione collettiva la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale a ore è possibile per un numero di ore pari al massimo alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente. Per poter beneficiare del congedo parentale su base oraria è necessario presentare un'apposita domanda, che andrà comunque inviata con i medesimi canali previsti per la richiesta di congedo parentale " standard ", ovverosia tramite web o contact center o con l'intermediazione di un patronato ( Patronato 50&Più Enasco - tel. 030.3771785). Per qualsiasi chiarimento, lufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).