È stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo in data 4 gennaio la comunicazione contenente il testo bollinato del decreto interministeriale del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dellEconomia e delle Finanze, recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta
Il decreto interministeriale riporta le modalità applicative per la fruizione della succitata misura di credito dimposta, con particolare riferimento ai soggetti e tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile inclusi i criteri di verifica e accertamento delleffettività – alle procedure per lammissione, il riconoscimento e lutilizzo del credito dimposta, alle procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo dellincentivo e, infine, alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa e il raggiungimento degli obiettivi della Misura 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, inserita nella Missione 1 Componete 3 del PNRR, alla cui realizzazione concorre lintervento analizzato in questa sede.
In particolare, il limite di spesa complessivamente fissato per lintervento in esame corrisponde a 98 milioni di euro eventualmente integrabili con sopravvenienze di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali ripartito in 18 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni per il 2025, con una riserva del 40% per interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Si richiamano qui di seguito alcune fra le principali indicazioni e prescrizioni contenute nellarticolato del decreto interministeriale in analisi.
Allarticolo 2 si elencano i soggetti beneficiari che, in base al disposto dellarticolo 4 comma 1 del citato decreto legge 6 novembre 2021, n.152, sono agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12. Larticolo prosegue precisando che tali soggetti, al momento in cui presenteranno la domanda per accedere alle misure previste dal decreto interministeriale in esame, dovranno essere regolarmente iscritti al registro delle imprese, e che ciascuno di essi potrà presentare una sola domanda di incentivo. Si dispone altresì, al medesimo articolo, che tutti i requisiti previsti per accedere alle misure dovranno essere posseduti, da parte del soggetto che ne fa richiesta, al momento della presentazione dellistanza e mantenuti fino a 5 anni successivi allerogazione, pena la decadenza del diritto allagevolazione e il recupero degli incentivi erogati.
Larticolo 3, in tema di incentivi riconoscibili, rinviando al successivo articolo 4 lelencazione degli investimenti i cui costi sono riconosciuti come ammissibili per laccesso alla misura, stabilisce, al comma 1, che il credito dimposta è riconoscibile fino all50% dei costi stessi ed entro limporto massimo complessivo cumulato di 25.000,00 per ciascun soggetto. Tali costi devono essere sostenuti nel periodo che intercorre dal 7 novembre 2021 data di entrata in vigore del decreto legge 152/2021 al 31 dicembre 2024. Il comma 3 dispone in merito al coordinamento fra la possibilità di concedere, a ciascuna impresa, lincentivo in analisi e le disposizioni comunitarie standard e temporanee per lemergenza COVID in materia di aiuti di Stato, mentre il comma 4 fissa la non cumulabilità dellincentivo che non potrà risultare di entità superiore al costo sostenuto per gli interventi – con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Al comma 5 si stabilisce che lattribuzione degli incentivi avverrà seguendo lordine cronologico di presentazione delle domande, sempre nel limite massimo di spesa autorizzata complessivamente per il periodo di validità della disposizione.
Larticolo 4 individua gli interventi ammissibili alla misura di agevolazione in esame, che sono quelli relativi agli investimenti e attività di sviluppo digitale previsti al comma 2 dellarticolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n.104, con lesclusione dei costi relativi alla intermediazione commerciale, come previsto al comma 2-bis dello stesso articolo. Ulteriori prescrizioni in merito alla localizzazione della sede operativa dellimpresa presso la quale devono essere realizzati gli interventi stessi, alle schede di descrizione del progetto corredate da relazione tecnica – che devono accompagnare gli interventi e agli elementi che queste devono includere, e infine al termine massimo entro cui devono essere attivati e conclusi i lavori, sono riportate nel comma 2 lettere da a) a d). Al comma 3 infine si prescrive la conformità degli interventi alla normativa ambientale e sulla sostenibilità nazionale e comunitaria.
Allarticolo 5 sono elencate nel dettaglio, al comma 1 lettere da a) a j), le spese ammissibili per la determinazione dellincentivo di credito dimposta, con le esclusioni di cui al comma 2, precisando, al comma 3, che le medesime saranno considerate come sostenute in base al disposto dellarticolo 109 Norme generali sui componenti del reddito dimpresa – del TUIR di cui al DPR 917 del 1986. Leffettività del sostenimento delle spese sarà attestata, in base al disposto del comma 4, dal presidente del collegio sindacale o da revisore legale iscritto allalbo o da professionista iscritto allalbo dei dottori commercialisti e esperti contabili, o dei periti commerciali, o dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del CAF. Non sono considerate ammissibili, e si procederà per queste alleventuale recupero disposto dal Ministero del turismo, le spese di cui ai casi elencati alle lettere da a) a c) del comma 5.
Relativamente alla procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi – trattata allarticolo 6 le imprese interessate potranno presentare le domande al Ministero del Turismo esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma online le cui modalità di accesso verranno rese note, con comunicazione pubblica/Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero stesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale qui in esame. Una volta avvenuta lapertura della piattaforma le imprese potranno, entro 30 giorni, registrare il proprio profilo e presentare listanza, che dovrà riportare, come elencato dettagliatamente nelle lettere da a) ad e) del comma 2 sempre dellarticolo 6, i dati anagrafici del soggetto richiedente, la tipologia degli interventi previsti, il costo degli interventi, lammontare delle spese ammissibili, il dettaglio delle singole voci di spesa e la data di inizio e conclusione degli interventi previsti: limpresa dovrà altresì dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci o esibizione di falsi documenti. La domanda dovrà essere completata con tutta la documentazione tecnica e amministrativa che verrà indicata nella summenzionata comunicazione pubblica/Avviso del Ministero del turismo.
Ulteriori requisiti di partecipazione al bando per lassegnazione dellincentivo di credito dimposta in esame sono riportati allarticolo 7 commi 1 e 2.
Allarticolo 8 riconoscimento degli incentivi viene indicato che gli stessi verranno attribuiti secondo lordine cronologico di presentazione delle domande e previa verifica dei requisiti indicati, nel limite delle risorse stanziate. Lelenco dei beneficiari verrà pubblicato dal Ministero del turismo sul proprio sito istituzionale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione fissato e gli incentivi verranno erogati secondo lordine cronologico di comunicazione della conclusione dellintervento. Il comma 4 prevede che, ai soggetti che avranno superato il massimale di aiuti di Stato percepibili in base alle norme UE applicabili in materia, le agevolazioni verranno concesse nei limiti dellimporto di aiuto ancora disponibile. Lesaurimento delle risorse disponibili in base allo stanziamento previsto verrà comunicato dal Ministero del Turismo con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Le modalità di fruizione del credito dimposta, secondo quanto previsto ai relativi commi dellarticolo 4 del decreto legge 152/2021, sono indicate allarticolo 9 del decreto interministeriale in esame.
Allarticolo 10 modalità di rendicontazione viene indicato che il profilo creato dal soggetto richiedente sul sistema informativo messo a disposizione in sede di presentazione della domanda, sarà lo strumento tramite il quale il soggetto stesso potrà, in ogni momento delliter, caricare giustificativi di spesa e pagamento. Ulteriori istruzioni per la corretta rendicontazione sono riportate al comma 2 lettere da a) a d) mentre, al comma 3, è previsto lobbligo di presentare una la certificazione, redatta da certificatori indipendenti, di conformità degli interventi alla normativa comunitaria ambientale e sulla sostenibilità.
Disposizioni relative a cause di revoca degli incentivi e controlli ed eventuali procedure di recupero del credito dimposta illegittimamente fruito, sono indicate rispettivamente agli articoli 11 e 12 decreto interministeriale in esame, il cui testo si conclude allarticolo 13 con le disposizioni finali.
DECRETO INTERMINISTERIALE