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Decreto “Green Pass” prime indicazioni

Di seguito un riassunto delle prime indicazioni dopo il “Decreto Green Pass” approvato settimana scorsa:

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), chiunque svolga un’attivita lavorativa nel settore privato, per accedere nei luoghi di lavoro, ha l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta, il Green Pass.

Tale prescrizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono nei predetti luoghi di lavoro, a qualsiasi titolo, la propria attivita lavorativa (es. collaboratori, fornitori), di formazione (es. stage) o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

La disposizione, invece, non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri che saranno definiti con Circolare del Ministero della Salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass dei lavoratori, ivi compresi ogni altro soggetto che presti la propria attivita lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalita operative (sebbene la norma non preveda alcun requisito di forma, in attesa di indicazioni da parte degli organi competenti, si suggerisce di effettuarlo per iscritto) per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione:

  • prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  • individuando, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni circa il possesso del Green Pass;
  • le verifiche dovranno esser svolte secondo le modalita indicate con il DPCM dello scorso 17 giugno, quindi, attraverso l’App “VerificaC19”

I lavoratori che al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro risultino privi del Green Pass, o comunque comunichino di non esser in possesso di detta certificazione, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto lavorativo. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, ne altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti e previsto che, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Per chi viola le disposizioni in commento e previsto il seguente trattamento sanzionatorio:

  • per il lavoratore che accede nei luoghi di lavoro senza Green Pass e prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
  • per il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di verifica, o che non abbia definito entro il 15 ottobre 2021, le modalita operative per l’organizzazione delle verifiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro;
  • in caso di reiterata violazione la sanzione pecuniaria e raddoppiata.

I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni devono trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione. Spetta al Prefetto irrogare le sanzioni.

Si ricorda, inoltre, che sulla base dei contratti collettivi ogni lavoratore ha a disposizione 4 ore di permesso retribuite per effettuare la vaccinazione.

Di seguito il modulo di delega al controllo del Green Pass realizzato da Confcommercio – Imprese per l’Italia.

MODULO DI DELEGA

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