L.R. 29 aprile 2016, n.10che ha aggiornato la disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di:
- recepire disposizioni statali e regionali (Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 relativa allassegnazione di nuovi posteggi nei mercati e nelle fiere; Risoluzione del Consiglio regionale n.28 in materia di sagre);
- contrastare labusivismo, garantire la leale concorrenza fra tutti gli operatori del settore, nonché tutelare il consumatore;
- evitare, su alcuni aspetti, interpretazioni di legge, da parte di enti locali e operatori, incerte o difformi sul territorio.
D.G.R. n.5345 del 27 giugno 2016, che ha dettato le disposizioni attuative della L.R. 6/2010, da un lato sostituendo integralmente le D.G.R. n.8570/2008, n.10615/2009, n.11003/2010 e dallaltro introducendo i criteri e le modalità (mutuate dal documento unitario delle regioni e province autonome) per la riassegnazione dei posteggi su aree pubbliche.
D.G.R. n.5296 del 13 giugno 2016, “
L.R. 24 del 24.9.2015 “
- cessioni a fini solidaristici: trattasi di quella specifica forma di cessione, a carattere non commerciale, di beni quali piante, fiori, beni alimentari e non, effettuata a fronte di unofferta e con scopo solidaristico di sostegno ad enti e iniziative di beneficienza, caritatevoli, di ricerca e comunque nona carattere commerciale né professionale;
- con D.G.R. 5061del 18 aprile 2016 sono state individuate le “
Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici “.
D.C.R. 3 marzo 2015 n.X/643 (Risoluzione 28 concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere): il Consiglio ha impegnato la Giunta a proporre modifiche normative finalizzate a definire indirizzi generali in materia di manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande, nonché a prevedere lobbligo per i comuni di dotarsi di uno specifico regolamento che definisca, tra laltro, una programmazione e una calendarizzazione degli eventi.
L.R. 25 del 24.9.2015 “
Approvazione L.R. 10 del 29.4.2016, che ha modificato il testo unico in materia di commercio e fiere (L.R. 6/2010) nella parte relativa al commercio su aree pubbliche, introducendo, in particolare, gli articoli 18 bis e 18 ter, che disciplinano, il calendario delle sagre e delle fiere.In particolare, lart.18 ter prevede che i comuni, sulla base di linee guida regionali, predispongano un regolamento delle sagre.
La D.G.R., ai sensi dellart.18 ter della L.R. 6/2010, detta linee guida per la predisposizione, da parte dei comuni, del regolamento delle sagree disciplina le modalità e i criteri per linserimento delle manifestazioni nel calendario delle sagre e delle fieredi cui allart.18 bis della L.R. 6/2010.
Sulla base delle indicazioni di legge, sono in fase di approvazione le linee guidaper la predisposizione, da parte dei comuni, del citato regolamento delle sagre, nonché la disciplina delle modalità e dei criteri per linserimento delle manifestazioni nel calendariodelle sagre e delle fiere (prevista informatizzazione entro 2016)di cui allart.18 bis della L.R. 6/2010.
Ai sensi dellart.18 bis, comma 3, la Giunta regionale deve sentire la Commissione Consiliare competente in ordine alle procedure per leventuale integrazione nel calendario di ulteriori eventi non previsti e non prevedibili in sede di programmazione annuale (paragrafo III delle linee guida).
DURATA DELLE CONCESSIONI – In attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata, è previsto che i posteggi nei mercati e nelle fiere possano essere dati in concessione per un periodo stabilito dal Comune, compreso tra i 9 e i 12 anni, tenuto conto dell’investimento effettuato. Non cè una durata precisa uguale per tutti.
DEFINIZIONI – La legge introduce nuove definizioni:
- Mercati straordinari: edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista in occasioni di festività o eventi straordinari
- Sagra: manifestazione temporanea finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui è presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva.
SAGRE – Per lo svolgimento delle sagre è previsto che i Comuni predispongano un regolamento sulla base di linee guida regionali e che le manifestazioni siano inserite nel Calendario regionale delle sagre e delle fiere. Saranno sanzionati gli organizzatori di sagre che non siano inserite in tale Calendario.
MERCATINI – Al fine di evitare il proliferare di pseudo-mercatini su aree private, che possano fare concorrenza sleale ai mercati regolarmente istituiti, all’art.16 è stato aggiunto il comma 3 che prevede che le attività commerciali effettuate su aree private di cui il Comune non abbia la disponibilità, tramite convenzioni o accordi formali, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio, in sede fissa.
TUTELA DEL CONSUMATORE – La nuova legge prevede l’obbligo di informare il cliente su: vendita di merci antiche o usate, prezzo del prodotto, sanificazione delle merci usate vendute.
SANZIONI – Le sanzioni sono state rideterminate al fine di renderle proporzionali alla gravità della violazione (art.27).
- Definisce ladurata delle nuove concessioni(dai 9 ai 12 anni).
- Fissa i criteri e le modalitàper la riassegnazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- Individua unperiodo transitorioal termine del quale le concessioni su area pubblica devono essere riassegnate (7 maggio o 4 luglio 2017).
Documento Unitario delle Regioni del 24 gennaio 2013 attuativo dei contenuti dell’Intesa.