Per i prodotti in plastica per i quali, invece, non esistono alternative, gli Stati membri dovranno mettere a punto piani nazionali, con misure dettagliate, per ridurre significativamente il loro utilizzo, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della Direttiva.
La normativa fissa inoltre un obiettivo di raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 e determina che entro il 2025 il 25% delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, quota che salirà al 30% entro il 2030.
Viene anche rafforzato il principio secondo cui “
Più nel dettaglio, l’impatto della nuova normativa sugli operatori economici sarà il seguente:
- bastoncini cotonati, tranne i tamponi per uso medico. Sui cotton fioc e le microplastiche nei cosmetici, la normativa italiana (Cfr. Legge di Bilancio 2018, commi da 543 a 548 “
Promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile e di prodotti cosmetici da risciacquo che non contengono microplastiche “) ha già anticipato i contenuti della futura direttiva europea. L’Italia è stata il primo paese al mondo a vietare la produzione e la messa in commercio di cotton fioc, cioè non biodegradabili, a partire dal 1° gennaio 2019, e poi, dal 2020, anche di cosmetici contenenti microplastiche; - posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
- piatti;
- cannucce, tranne quelle per uso medico;
- mescolatori per bevande;
- aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- prodotti di plastica oxodegradabile;
- contenitori per cibo da asporto in polistirene espanso.
- contenitori per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi;
- prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale o per uso domestico e industriale;
- palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’art.3, punto 1quater, della direttiva 94/62/CE (borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron). A livello nazionale la commercializzazione di tale prodotto è già vietata dal Decreto Legge Mezzogiorno (Cfr. D.L. 20 giugno 2017 n.91).
- assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale o per uso domestico e industriale;
- palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- sigarette con filtri di plastica.