Per commercio all’ingrosso si intende lattività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali. Chiunque intenda esercitare lattività di commercio allingrosso deve presentare denuncia al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente mediante Comunicazione Unica. Lo svolgimento dellattività di commercio allingrosso (alimentare e non alimentare) è subordinata al possesso dei soli requisiti morali previsti dallart. 71 del D.Lgs. 59/2010 poiché il possesso dei requisiti professionali è stato soppresso dal D.Lgs. 147/2012.
Per le imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare dellimpresa. In caso di società, associazioni e organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dallart. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (modificato dal D.Lgs. n. 218/2012) – Codice delle leggi antimafia.
La Camera di Commercio territorialmente competente dovrà verificarne quindi la veridicità, con la conseguente applicabilità alla fattispecie delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi. Si precisa che il controllo affidato alla Camera può essere svolto anche a campione.
Si rammenta inoltre che resta invariata la competenza dei Comuni in materia di vigilanza sulle attività commerciali insediate sul territorio per cui, eventuali provvedimenti di conformazione dell’attività o di divieto di prosecuzione della stessa (anche per l’assenza dei requisiti morali previsti), sono adottati solamente dal Suap del territorio in cui è esercitata l’attività.
Il D.Lgs. 222/2016 per l’apertura, trasferimento di sede, ampliamento e subingresso dell’attività di commercio all’ingrosso non alimentare prevede il regime amministrativo della comunicazione. Tale comunicazione è da presentare al Suap, che la trasmette a sua volta alla Camera di Commercio, oppure direttamente alla Camera di Commercio.
Si ricorda che la riforma Madia prevede l’obbligo della Scia in tutti quei casi in cui l’attività di commercio all’ingrosso non alimentare sia svolta in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 mq, o comunque se lattività ricade in uno dei punti dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 (Attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco).
L’elenco proposto è da considerarsi tassativo, nel senso che in tutti i casi citati la comunicazione deve essere inoltrata al Suap e non alla Camera di Commercio, ma non esaustivo, nel senso che vi potrebbero essere altre casistiche qui non enunciate.
Nel caso in cui la comunicazione non sia stata trasmessa al Suap e questo, nello svolgimento dell’abituale attività di controllo del territorio rilevasse irregolarità o carenze riferite all’agibilità dei locali e alla destinazione d’uso degli stessi, può adottare un provvedimento di inibizione dell’attività stessa, senza che l’impresa possa reclamare il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Nel corso degli incontri svolti con il gruppo di lavoro