È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le attività commerciali e i servizi ai quali è possibile accedere senza obbligo di Green Pass.
Modificando larticolo 9-
In attuazione di tale disposizione, il DPCM in oggetto stabilisce quindi che le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nellambito dei servizi e delle attività
- esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito laccesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui allallegato del decreto;
- esigenze di salute, per le quali è sempre consentito laccesso per lapprovvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui allarticolo 8-
ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dallarticolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dallarticolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie ehospice ; - esigenze di sicurezza, per le quali è consentito laccesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- esigenze di giustizia, per le quali è consentito laccesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Nelle premesse al DPCM viene ulteriormente precisato che la necessità di individuare attività e servizi esclusi dallobbligo sussiste solo per quelli che non si svolgono allaperto, poiché non è richiesto il possesso del Green Pass per le attività allaperto a eccezione dei casi previsti dallarticolo 8 del D.L. 221/2021 e dallarticolo 1 del D.L. 229/2021, relativi ai servizi e alle attività per i quali è richiesto il Green Pass rafforzato.
Nellallegato al DPCM sono riportate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali, dunque,
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Il DPCM specifica, inoltre, che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui allallegato e dai responsabili dei servizi sopra citati, attraverso lo svolgimento di controlli
Il DPCM acquista efficacia dal 1° febbraio 2022, così confermando la data di entrata in vigore dellobbligo già prevista dal D.L. 1/2022.
DPCM 21 GENNAIO 2022