Il provvedimento prevede che:
- salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, limportatore o il distributore che, in violazione dellart.16 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, allatto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro;
- il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale del significato della simbologia adottata sulletichetta, in violazione dellart.4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
In attesa di ricevere lapposita uniforme cartellonistica che sarà predisposta da Federazione Moda Italia, gli operatori associati possono richiedere agli uffici della sede centrale di Confcommercio Brescia (info@confcommerciobrescia.it; tel. 030.292181) il
È utile ribadire che il positivo risultato del provvedimento è dovuto al serrato confronto con le Istituzioni avviato da Federazione Moda Italia – Confcommercio sulletichettatura dei prodotti tessili e delle calzature che ha portato allesclusione delle pesanti sanzioni (fino a 3.098 ) che fino ad oggi sono state elevate al solo commerciante, che poteva avvalersi di un velleitario diritto di rivalsa nei confronti del fornitore.