Si conferma che il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 – intervenendo in modifica dell’art. 29 del Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504/1995 – d’ora ina avanti “TUA”) – ha abrogato, anche per i Pubblici Esercizi, l’obbligo di presentare denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e di ottenere la conseguente licenza fiscale per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.
Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con la circolare n. 13/2025, per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche – tra cui bar, pizzerie, ristoranti, pub e analoghe attività – viene superato il previgente regime che prevedeva l’obbligo di denuncia di esercizio e il rilascio della licenza fiscale da parte dell’Ufficio delle dogane, previo assolvimento dell’imposta di bollo. Tale licenza costituiva il titolo abilitativo allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti.
In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 43/2025 ha introdotto un nuovo comma (2-bis) all’art. 29 del TUA, ai sensi del quale per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc.) e di birra, l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Sarà successivamente il SUAP a trasmettere la documentazione all’Ufficio delle dogane. Di conseguenza, non è più richiesto il rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della licenza di esercizio soggetta all’imposta di bollo.