Tale Accordo, in vigore già dal 1° aprile 2017, costituisce una sostanziale modifica dellAEC Commercio del 16 febbraio 2009, nello specifico allart. 13, paragrafo II) indennità suppletiva di clientela, terzo capoverso, che viene pertanto sostituito nel seguente modo:
Per completezza di informazione lAccordo prevede inoltre limpegno di tutte le parti a costituire a breve termine una Commissione Paritetica avente il compito di affrontare i temi dellAEC 2009 che necessitano di un approfondimento, in particolare la formazione e laggiornamento professionale, il cui termine dei lavori è fissato per il 31 ottobre 2018 a seguito e sulla base del quale verranno avviate le procedure di rinnovo dellAEC.
Quanto è stato conseguito con questa fondamentale modifica dellAEC consentirà di fatto, a partire dal prossimo 1° aprile, agli agenti e rappresentanti del settore commercio di poter accedere alle previsioni della più recente legislazione in materia pensionistica e dellENASARCO.