A decorrere dalla medesima data, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale, il cui decreto istitutivo è abrogato.
Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:
- i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;
- i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.
I datori di lavoro di cui al numero 1, e che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari allo 0,65% – dal 1° gennaio 2016. Rimangono ferme le medesime modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale con circolare n. 100/2014. Le aliquote contributive verranno conseguentemente aggiornate a decorrere dal mese di competenza gennaio 2016.
In relazione ai datori di lavoro di cui al numero 2, o comunque non già rientranti nellambito di applicazione del Fondo, verranno fornite, dallIstituto, successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento in seguito alladozione del decreto interministeriale di cui allarticolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio