Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini e del Ministro dellistruzione Patrizio Bianchi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dellepidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Il provvedimento stabilisce:
- obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile lobbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- fine del sistema delle zone colorate;
- capienze impianti sportivi: ritorno al 100% allaperto e al chiuso dal 1° aprile;
- protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.
- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass
- eliminazione delle quarantene precauzionali
Ai sensi di tale nuova disposizione, fermo restando quanto previsto dallarticolo 3 del medesimo D.L. 52/2021 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto
- per laccesso ai mezzi di trasporto e per il loro utilizzo
- per laccesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono
al chiuso o allaperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.
In particolare,
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti
al banco o al tavolo, ma solo al chiuso per quelli allaperto invece il green pass non è più previsto – da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettiveriservati esclusivamente ai clienti, che siano ivi alloggiati (per i quali non è più previsto il green pass) ; - concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi,
che si svolgono allaperto .
Sempre dal 1° aprile non sarà più necessario essere in possesso del green pass per accedere a determinati luoghi e attività quali:
- servizi alla persona;
attività commerciali (anche diverse da quelle volte ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona di cui al DPCM 21 gennaio 2022);- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari.
Le disposizioni, con riferimento alla certificazione verde cd. base e agli obblighi vaccinali nei luoghi di lavoro nel settore privato, prevedono quanto segue:
proroga al 30 aprile 2022 dellobbligo di possesso ed esibizione del green pass base a chiunque svolga unattività lavorativa nel settore privato, come stabilito allart. 9-septies del D.L. n. 52/2021, (decreto Riaperture);a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (25 marzo 2022) decade lobbligo di esibizione del certificato di vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato ) per laccesso nei luoghi di lavoro da parte deilavoratori ultracinquantenni , con lobbligo degli stessi di possesso ed esibizione, su richiesta, del green pass base fino alla data del 30 aprile 2022.
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere,
anche all’interno di strutture ricettive, per le sole attività che si svolgono al chiuso , nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dellobbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione delletà o di disabilità; - convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi,
per le sole attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; - feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi,
che si svolgono al chiuso .
A
servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo allaperto da qualsiasi esercizio (ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale per i quali, come detto, resta lobbligo del green pass base);alberghi e altre strutture ricettive (tranne che per i servizi di ristorazione prestati allinterno degli stessi ai clienti ivi non alloggiati, per i quali è necessario il green pass base);musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;centri termali, parchi tematici e di divertimento ;impianti di risalita con finalità turistico-commerciale , anche se ubicati in comprensori sciistici;- partecipazione, nel pubblico, a
cerimonie pubbliche ; sagre e fiere , per le quali viene quindi anche soppressa la disposizione (D.L. 52/2021, art. 9-bis.1, comma 3, terzo e quarto periodo) che prevede, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, lobbligo per gli organizzatori di informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso del green pass rafforzato per l’accesso all’evento e, di conseguenza, è stata soppressa anche la relativa sanzione.