LInps ha illustrato le regole per tutti coloro che hanno svolto periodi di lavoro allestero e vogliono andare in pensione con lanticipo pensionistico 62+38: la famosa Quota 100.
Innanzitutto, l’Inps specifica e sottolinea che, con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto allestero ai fini del conseguimento della
Pertanto, il requisito contributivo previsto per la
In ogni caso, deve comunque essere perfezionato in Italia il requisito minimo di contributi di 52 settimane.
Tale indicazione trova applicazione anche nel caso in cui linteressato chieda di conseguire la
Nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni rientranti nel regime convenzionale da applicare, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura ilcalcolo della pensione più favorevole.
Anche in questi casi, la durata totale dei periodi assicurativi maturati in Italia, calcolata anche sommando più gestioni tra quelle interessate al cumulo, non dovrà essere inferiore al requisito contributivo minimo richiesto per laccesso alla totalizzazione previsto dalla normativa dellUnione europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.
La contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale.
Pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della
Poiché per il conseguimento del trattamento pensionistico Quota 100 è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, l’Inps ribadisce che la cessazione dellattività lavorativa allestero è equiparata alla cessazione dellattività lavorativa svolta in Italia.
Nella stessa circolare vengono fornite anche ulteriori spiegazioni in merito alla cumulabilità o meno della pensione ed i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Gli emolumenti ricevuti con la pensione, infatti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
In caso contrario, è prevista la sospensione della pensione e il recupero delle somme corrisposte dallInps.
Lunica eccezione è rappresentata dalla possibilità di percepire redditi da attività di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi allanno.
Per le attività svolte in precedenza alla decorrenza della pensione in Quota 100, ma erogate successivamente, la pensione viene erogata ugualmente.
Questa precisazione è importante perché può accadere, soprattutto per i lavoratori autonomi, che i compensi per attività di lavoro vengano corrisposti molto tempo dopo lo svolgimento dellattività stessa, magari quando il lavoratore è già in pensione. In questo caso, dunque, non vale lincumulabilità.
Tra i redditi da lavoro autonomo incumulabili con la pensione Quota 100, lInps indica nella circolare: compensi percepiti per lesercizio di arti; redditi di impresa e utili derivanti da associazione in partecipazione connessi ad attività di lavoro; diritti di autore e brevetti.
Per qualsiasi problematica attinente largomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Giuseppe Bertolotti, 1 – 2° piano, tel. 030.3771785) offre tutta la consulenza e lassistenza necessarie.