Ritorna la rottamazione delle licenze commerciali. Ritorna per sempre, come una misura a regime, cioè strutturale senza più scadenza. A partire dal 1° gennaio di questanno, infatti, i commercianti costretti a cessare lattività in anticipo rispetto alletà per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio) possono ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari al trattamento minimo dellInps (513 euro mensili dal 2019).
Lindennizzo si autofinanzia con una maggiorazione contributiva pari allo 0,09% (in tal modo è praticamente a costo zero per le casse Inps e Stato). Laliquota aggiuntiva viene applicata ai contributi ordinari versati dai lavoratori autonomi commercianti allInps per la pensione. Con la ripresa del beneficio remunerativo è stato quindi riattivato anche lobbligo di corrispondere la contribuzione aggiuntiva, sempre a partire dal 1° gennaio di questanno.
Lopportunità è offerta ai commercianti con 62 anni detà per gli uomini e 57 anni detà se donne, che chiudono definitivamente lattività commerciale e riconsegnano la licenza commerciale.
La misura fu introdotta nel 1996 con il D.Lgs. n.207 per restare operativa fino allanno 2011; poi venne bloccata. La legge Stabilità 2014 la riconfermò dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2016. Dopo due anni di fermo (2017/2018) riappare di nuovo ma questa volta in via strutturale, senza più una scadenza, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Lo ha stabilito la Legge di bilancio 2019 alla quale lInps ha dato seguito con la circolare n.77 del 24 maggio.
Vediamo quali chi sono nel dettaglio i destinatari:
- i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e rappresentanti di commercio.
I requisiti necessari per fare domanda:
- avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
- essere iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni anche non continuativi, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps;
- aver cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019 data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019;
- aver riconsegnato al comune lautorizzazione per lesercizio dellattività commerciale al minuto ovvero quella per lattività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.
Attenzione però: restano esclusi dallindennizzo gli esercenti attività commerciali allingrosso (salvo lattività sia prestata congiuntamente ad unattività di vendita al dettaglio a prescindere dal criterio di prevalenza); gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali); gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti daffari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Gli uffici del Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Giuseppe Bertolotti, 1 – 2° piano, tel. 030.3771785) sono a disposizione per la consulenza e lassistenza necessarie.