Lart. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) disciplina lobbligo, in capo ai datori di lavoro, di trasmettere in via telematica allINAIL, nonché per il suo tramite, al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, la comunicazione ai fini statistici e informativi, contenente i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino lassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento e, entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, la denuncia ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro superiore a tre giorni. Rispetto a tali eventi, lobbligo di comunicazione si considera, comunque, assolto per mezzo della predetta denuncia.
Posto che lobbligo di denuncia, ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro superiore a tre giorni, da effettuarsi entro due giorni dalla ricezione del certificato medico in via telematica, rappresenta la conferma di un obbligo preesistente, la novità, rimasta inattuata fino ad oggi, è rappresentata dallulteriore obbligo, in capo ai datori di lavoro, di comunicare, ai fini statistici e informativi, anche gli infortuni sul lavoro che comportino lassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento.
Si tratta, in tale ultima ipotesi, di infortuni il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro (si risolvono nel periodo di carenza) in quanto, non superando i 3 giorni di prognosi, non fanno scattare lintervento dellINAIL.
Loperatività dellobbligo di comunicazione, a fini statistici e informativi, degli infortuni sul lavoro con prognosi breve, è rimasta sospesa per anni, in quanto subordinata allemanazione del decreto interministeriale volto a regolamentare la realizzazione e il funzionamento del SINP.
Il decreto in esame è entrato in vigore solo il 12 ottobre 2016, data a partire dalla quale hanno iniziato a decorrere i 6 mesi previsti per lentrata in vigore del suddetto obbligo di comunicazione.
Tuttavia, la data del 12 aprile 2016 (scadenza dei sei mesi successivi al 12 ottobre 2016) è stata ulteriormente posticipata al 12 ottobre 2017 ad opera del Decreto
Per qualsiasi chiarimento, lufficio