Come si ricorderà, lobbligo in questione è contemplato dallart.18, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n.81/2008, ma è rimasto per anni inattuato in quanto subordinato, per espressa previsione del comma 1-bis dello stesso art.18 sopra richiamato, allemanazione del decreto interministeriale volto a regolamentare la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro).
Con lentrata in vigore del Decreto n.183 del 25 maggio 2016, avvenuta il 12 ottobre 2016, che ha dettato le regole per la realizzazione e il funzionamento del predetto SINP, hanno cominciato a decorrere i sei mesi, previsti dal comma 1-bis, art.18, D.Lgs. n.81/2008, scaduti i quali (12 aprile 2017), sarebbe dovuto scattare lobbligo, per i datori di lavoro, di comunicare, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino lassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento.
Con lentrata in vigore della Legge n. 19/2017 di conversione del Decreto Legge n. 244/2016 (cosiddetto
Per qualsiasi chiarimento, lufficio