Queste le indicazioni fornite dallIspettorato Nazionale del Lavoro:
« il mero subentro di unimpresa in locali già dotati degli impianti/strumenti non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure(accordo collettivo o autorizzazione) previste dallart.4 della L. n.300/1970 e non siano intervenuti mutamenti: dei presupposti legittimanti(esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale); delle modalità di funzionamento.Anche al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, si ritiene pertanto opportuno che, nei casi in esame, il titolare subentrante: comunichi allUfficio [ITL] che lha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti; renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dellimpianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.
Laddove peraltro non ricorra levidenziata condizione di invarianza dei richiamati presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art.4 L. n.300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate».
Per qualsiasi chiarimento, lufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183, paghe@cafascombs.it).
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