Si sintetizzano le principali indicazioni fornite dallInps in merito allesonero contributivo disciplinato dal D.L. n.4/2022, art. 4, c. 2-ter, e sulle modalità di richiesta di quantificazione della misura spettante dai datori di lavoro destinatari del beneficio in parola.
È riconosciuto lesonero – fruibile entro il 31.12.2022 – dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi Inail, a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022.
Tale esonero si applica in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, inclusi i rapporti di apprendistato, da parte del datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- premi e contributi dovuti allINAIL;
- contributo, se dovuto, al Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allarticolo 2120 del codice civile;
- contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui allarticolo 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dellarticolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;
- contributo previsto dallarticolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Beneficiari dellesonero in argomento sono i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori e contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Entro il 30.6.2022, ai datori di lavoro rientranti nellambito di applicazione della norma sopra richiamata che possono dunque beneficiare dellesonero in questione è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) 2J.
La misura – che spetta nei limiti delle risorse stanziate nella misura di 56,25 milioni di euro, per l’anno 2022 – non è soggetta allapplicazione dei principi generali in materia di incentivi alloccupazione stabiliti, da ultimo, dallarticolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Il diritto alla fruizione dellagevolazione, essendo un beneficio contributivo, è invece subordinato alle seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il godimento del beneficio è, inoltre, subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, e successive modificazioni.
Ai fini della fruizione dellesonero contributivo, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere – entro il 9 settembre 2022 – la richiesta di quantificazione dellagevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza on-line AT_2TER.
Il modulo è disponibile reso disponibile allinterno dellapplicazione Portale delle Agevolazioni, sul sito www.inps.it.
Oltre al modulo, il datore di lavoro dovrà fornire le seguenti informazioni: codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dellesonero; relativa matricola aziendale; dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande); ammontare dellesonero di cui si richiede lautorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022; forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022; dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno lerogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.
Terminate le elaborazioni, in calce al modulo di istanza, verrà comunicato lammontare provvisorio dellesonero che potrà essere fruito (istanza accolta provvisoria o accolta parziale provvisoria).
Entro 30 giorni dalla ricezione dellesito dellelaborazione dellistanza di esonero, è prevista la facoltà di proporre, alla Struttura territoriale competente, richiesta di riesame dellimporto effettivamente spettante, accedendo direttamente al modulo di domanda AT_2TER in stato di accolta parziale provvisoria.
Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame, determinerà il rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dellesonero nei limiti precedentemente individuati.
In seguito alla chiusura delle operazioni di riesame, lIstituto provvederà a ricalcolare lammontare dellesonero spettante per tutte le domande provvisoriamente accolte. Solo dopo tale rielaborazione, gli importi spettanti potranno considerarsi definitivamente quantificati.
Successivamente al rilascio dellautorizzazione al godimento dellesonero, verranno effettuati i controlli per laccertamento delleffettiva misura spettante e la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione.