LINPS, con la circolare n. 56/2021, fornisce le prime indicazioni operative sullesonero per lassunzione di giovani under-36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 (articolo 1, commi da 10 a 15, della Legge n. 178/2020).
Lesonero contributivo:
- è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età;
- è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti lassunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- è subordinato allautorizzazione della Commissione europea, pertanto lIstituto pubblicherà un apposito messaggio a conclusione della interlocuzione con la Commissione europea con cui saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura.
Rapporti di lavoro incentivati
Lincentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dellevento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dellintera vita lavorativa.
Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittente, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale e i contratti di lavoro occasionale. Lart. 1, comma 13, della legge di Bilancio 2021 esclude espressamente che
lesonero si applichi alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui allart. 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018.
Lesonero contributivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso lutilizzatore nella forma a tempo determinato.
Assetto e misura dellincentivo
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro ( 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro ( 500/31) per ogni giorno di fruizione dellesonero contributivo.
Il periodo di fruizione dellincentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui allarticolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Condizioni di spettanza dellincentivo
Il diritto alla legittima fruizione dellesonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi allassunzione disciplinati dallart. 31, D.lgs n. 150/2015, dallaltro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dellassicurazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi dallart. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006, e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2021.
Coordinamento con altri incentive
Lesonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
CIRCOLARE N. 56