LINPS ha emanato la circolare n. 20 del 10 febbraio 2020, con la quale riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dellassegno ordinario e dellassegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dellassegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dellindennità di disoccupazione NASPI, dellindennità di disoccupazione DIS-COLL, dellindennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dellimporto mensile dellassegno per le attività socialmente utili.
Trattamenti di integrazione salariale
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2020, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dallarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
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Trattamenti di integrazione salariale |
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Inferiore o uguale a 2.159,48 |
Basso |
998,18 |
939,89 |
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Superiore a 2.159,48 |
Alto |
1.199,72 |
1.129,66 |
Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dellarticolo 3 e dellarticolo 46, comma 1, lett. i) e m), del D.lgs n. 148/2015 (abrogazione dellart. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/84 e dellart. 13 della L. 223/91), anche per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.lgs n. 148/2015.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dallarticolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
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Trattamenti di integrazione salariale settore edile (intemperie stagionali) |
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Inferiore o uguale a 2.159,48 |
Basso |
1.197,82 |
1.127,87 |
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Superiore a 2.159,48 |
Alto |
1.439,66 |
1.355,58 |
La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui allarticolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dallarticolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Valori per il calcolo del Ticket Licenziamento anno 2020
In base allaggiornamento della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dellindennità di disoccupazione NASPI per il 2020, effettuato dallINPS con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2020, i valori per il calcolo del Ticket Licenziamento 2020 sono i seguenti:
Il contributo, per lanno 2020, è pari a 503,30 euro (41% di 1.227,55 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (limporto massimo del contributo è pari a 1.509,90 euro arrotondato alle 2 cifre per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 41,94 euro/mese (503,30/12).
Il contributo va versato, in ununica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.