Con la circolare n. 80 2020 lINPS fornisce istruzioni amministrative in materia di indennita Covid-19, per i mesi aprile e maggio 2020 per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali.
Indennita per il mese di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione
Larticolo 84, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede una indennita pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ed unindennita pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tale indennita per i mesi di aprile e maggio 2020 e rivolta esclusivamente ai lavoratori somministrati che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
E, inoltre, ammesso laccesso allindennita anche a favore dei lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione, hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
I lavoratori in questione non dovranno essere titolari di trattamento pensionistico diretto, ne di rapporto di lavoro dipendente, ne di indennita di disoccupazione NASpI e dette indennita non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Inoltre, per il periodo di fruizione delle indennita in questione non e riconosciuto laccredito di contribuzione figurativa, ne il diritto allassegno per il nucleo familiare.
A seguito di eventuale preavviso di reiezione della domanda, il lavoratore dovra dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate e quindi sara utile lallegazione del contratto o della lettera di assegnazione allazienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attivita di lavoro in argomento, o in subordine, leventuale certificazione da parte del datore di lavoro, societa di somministrazione, dello svolgimento di questa attivita con la specifica del periodo e della ragione sociale dellazienda utilizzatrice, nonche della matricola aziendale.
Indennita per il mese di maggio 2020 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Alla categoria di lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e riconosciuta un’indennita per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Si precisa chetale indennita e rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
Tali lavoratori, alla data del 19 maggio 2020, non dovranno essere titolari di trattamento pensionistico diretto, non dovranno avere in vigore un rapporto di lavoro dipendente e non dovranno essere titolari di indennita NASpI.
Presentazione della domanda per le prestazioni di cui allarticolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020
I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno gia percepito la predetta indennita per le mensilita di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda per la fruizione dellindennita per il mese di maggio 2020.
Per tali beneficiari, lindennita Covid-19 per il mese di maggio 2020, verra infatti erogata dallINPS, in presenza dei nuovi requisiti, secondo le modalita di pagamento gia indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.
Qualora i lavoratori stagionali di cui sopra non avessero presentato la domanda per lindennita Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, possono beneficiare dellindennita per il solo mese di maggio 2020, presentando apposita domanda.
I lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai fini della fruizione delle indennita Covid-19 per i mesi di aprile e maggio 2020, devono presentare apposita domanda.
Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni in commento sono attualmente le seguenti:
- PIN rilasciato dallINPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identita elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennita non siano in possesso di una delle predette credenziali, e possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalita semplificata.
Incumulabilita ed incompatibilita tra le indennita di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilita
Le indennita di cui articolo 84 del decreto-legge n.34/2020 non sono tra esse cumulabili e non sono altresi cumulabili con:
- lindennita a favore dei lavoratori domestici;
- con le indennita finanziate dal Fondo per il reddito di ultima istanza;
- con le indennita a favore dei lavoratori sportivi di cui allarticolo;
- con lindennita per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- con il Reddito di Emergenza;
- con l’assegno ordinario di invalidita;
- con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dellAssicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con lAGO, della Gestione separata;
- con la cosiddetta Ape sociale.
Ai beneficiari delle indennita di cui ai predetti commi dellarticolo 84, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a 600 euro per il mese di aprile 2020 per i lavoratori somministrati ed inferiore a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per tutte le categorie, non verra erogata lindennita Covid-19, ma verra riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino allammontare di 600 euro per il mese di aprile 2020 per i lavoratori somministrati e fino allammontare di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per tutte le categorie di cui sopra.
LA CIRCOLARE