Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27 del DL. 18/2020).
destinatari dellindennità : liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attiva al 23 febbraio 2020.LINPS ha chiarito che lindennità è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomi (art. 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione separata di cui allart.2, comma 26, della legge n. 335/1995). requisiti daccesso :– iscrizione alla Gestione separata di cui allart. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335; – non essere titolari di trattamento pensionistico diretto; – non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla data di presentazione della domanda. I collaboratori coordinati e continuativi devono, dunque, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con versamento dellaliquota contributiva pari al 34,23%, per lanno 2020. misura e caratteristiche dellindennità : è prevista unindennità pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020.Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di godimento dellindennità non è riconosciuto il diritto allassegno per il nucleo familiare ne laccredito di contribuzione figurativa. erogazione e limiti dellindennità : lindennità è erogata dallINPS, nel limite di spesa complessivo fissato a 203,4 milioni di euro per lanno 2020, che provvede anche a monitorare che sia rispettato il limite suindicato.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dellAGO (art. 28 del DL. 18/2020)
destinatari dellindennità : tutti gli iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.A tal proposito, viene chiarito che, tra i beneficiari dellindennità in parola, sono ricompresi i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti. requisiti daccesso: – non essere titolari di trattamento pensionistico diretto; – non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata. LINPS ha specificato che tra i beneficiari sono ricompresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso lEnasarco. misura e caratteristiche dellindennità : è prevista unindennità pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020.Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di godimento dellindennità non è riconosciuto il diritto allassegno per il nucleo familiare ne laccredito di contribuzione figurativa. erogazione e limiti dellindennità : lindennità è erogata dallINPS, nel limite di spesa complessivo fissato a 2.160 milioni di euro per lanno 2020, con monitoraggio da parte dello stesso Istituto del rispetto di tale limite.
Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 del DL. 18/2020)
destinatari dellindennità : lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.requisiti daccesso :– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto; – cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; – non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. misura e caratteristiche dellindennità : è prevista unindennità pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020.Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di godimento dellindennità non è riconosciuto il diritto allassegno per il nucleo familiare ne laccredito di contribuzione figurativa. Posto che la cessazione dellultimo rapporto di lavoro deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, al fine di individuare la platea dei potenziali beneficiari dellindennità, lINPS ha individuato i codici CSC (Codice Statistico Contributivo) associabili alle attività inerenti ai predetti settori, riportati nella Circolare n. 49. erogazione e limiti dellindennità : lindennità è erogata dallINPS, nel limite di spesa complessivo fissato a 103,8 milioni di euro per lanno 2020, che provvede anche a monitorare che sia rispettato il limite suindicato.
Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38 del DL. 18/2020)
destinatari dellindennità : lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.requisiti daccesso :– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto; – essere in possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati nel Fondo nellanno 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 sempre nellanno 2019; – non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. misura e caratteristiche dellindennità : è prevista unindennità pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020.Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di godimento dellindennità non è riconosciuto il diritto allassegno per il nucleo familiare ne laccredito di contribuzione figurativa. erogazione e limiti dellindennità : lindennità è erogata dallINPS, nel limite di spesa complessivo fissato a 48,6 milioni di euro per lanno 2020, con monitoraggio da parte dello stesso Istituto del rispetto di tale limite.
Presentazione della domanda di accesso alle indennità
Come già anticipato con precedente comunicazione, le domande potranno essere presentate allINPS, a partire da domani 1° aprile, solo con modalità telematiche, direttamente dagli interessati o per il
Sarà dunque possibile procedere, oltre appunto avvalendosi dei servizi dellIstituto di Patronato, anche alla compilazione delle richieste tramite:
– il portale INPS, al quale accedere mediante:
una delle seguenti credenziali: – PIN rilasciato dallInps (sia ordinario, sia dispositivo); – SPID di livello 2 o superiore; – Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); – Carta Nazionale dei Servizi (CNS); il PIN semplificato – qualora non si fosse in possesso delle suindicate credenziali – da richiedere tramite il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio Richiesta PIN, oppure chiamando il Contact Center, al numero verde 803.164 o al numero 06.164164 (cfr. Comunicazione prot. n. 0002259 del 27 marzo 2020).Una volta ricevuto il PIN, via SMS o via email, basterà inserire – anche in tal caso – la sola prima parte dello stesso.
– il Contact center integrato, telefonando ad uno dei numeri di seguito riportati e comunicando alloperatore la sola prima parte del PIN:
- numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente);
- numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento).
Lattivazione di questo nuovo servizio verrà comunicata con specifico messaggio INPS di prossima pubblicazione.
Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al DL. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali.
Come noto, le indennità in esame (oltre allindennità per il lavoratori del settore agricolo) non sono cumulabili tra loro e non vengono riconosciute in caso di fruizione del reddito di cittadinanza.
In merito alla possibilità di fruizione delle suddette indennità, lINPS ha inoltre precisato quanto segue:
- tali indennità non possono essere erogate qualora il potenziale beneficiario sia titolare di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dellAGO e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dellAssicurazione generale obbligatoria, degli enti di previdenza e delle casse professionali;
- tali indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie da borse- lavoro, stage e tirocini professionali nonché con i premi o sussidi per finalità di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, ma solo in caso di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Lincompatibilità è prevista anche con la cosiddetta Ape Sociale nonché con lassegno ordinario di invalidità.
Le indennità previste per i liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa risultano compatibili e cumulabili con lindennità di disoccupazione DIS-COLL.
Mentre, le indennità previste per il lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo sono compatibili e cumulabili con lindennità di disoccupazione NASpI.