Carenza di elementi di valutazione – supplemento istruttorio (art.11 D.M. 95442)In tutte le ipotesi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per carenza di elementi valutativi, è necessario attivare la procedura di cui allart.11, comma 2, del D.M. 95442.La sede competente dovrà quindi chiedere allazienda, fornendo un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, ogni elemento necessario al completamento dellistruttoria, al fine di consentire allazienda stessa, nel rispetto della suddetta previsione normativa e in unottica deflattiva di possibile contenzioso, di sanare le carenze documentali dellistanza o della relazione tecnica.Questultima è resa ai sensi dellart.47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, ed è tale, dunque, da costituire di per sé idonea autocertificazione, integrabile nel caso in cui si verifichino carenze di elementi utili allistruttoria, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, per i quali la Direzione centrale Ammortizzatori Sociali fornirà apposite indicazioni.Qualora, successivamente, risulti comunque necessario emanare un provvedimento di reiezione, lindicazione dellavvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa andranno riportati nella motivazione del provvedimento a garanzia e corredo della completezza e correttezza del procedimento istruttorio e decisorio.
Avvenuta ripresa dellattività lavorativaCome noto, la ripresa dellattività aziendale deve essere valutata a priori, con riferimento agli elementi valutativi disponibili allatto della presentazione della domanda di concessione della CIGO o integrati in esito alla richiesta di supplemento di istruttoria ex art.11 del D.M. 95442.Listruttoria deve essere improntata a criteri di celerità e speditezza che consentano di definire listanza in tempi rapidi.Tuttavia, nei casi in cui nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di CIGO e ladozione del provvedimento decisorio e, quindi, anteriormente alla data di questultimo, lazienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, gli uffici devono ritenere oggettivamente provato il requisito della transitorietà di cui allart.1, comma 2, del D.M. 95442.Lavvenuta ripresa dellattività, pertanto, sana di fatto anche leventuale carenza nellistanza di elementi probatori a sostegno della fondata previsione di ripresa dellattività produttiva.Resta fermo il criterio del giudizio prognostico ex ante a favore dellazienda: pertanto, quando la previsione di ripresa dellattività è ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili allepoca in cui ha avuto inizio la contrazione dellattività lavorativa, non rilevano le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta lintegrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dellattività dellimpresa.
Mancanza di lavoro o di commesse – nuovi ordinativi o commessePer quanto riguarda le istanze di CIGO con causale mancanza di lavoro o commesse, lavvenuto conseguimento di nuovi ordinativi/commesse costituisce uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dellazienda ma non deve costituire unico elemento imprescindibile ai fini di detta valutazione.Gli indici di probabilità della ripresa possono consistere anche nellesame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui limpresa opera, descritte nella relazione tecnica: a titolo di esempio, costituiscono elementi di valutazione in tal senso i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto allorganico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.
Eventi meteoI criteri di massima per la valutazione delle istanze di CIGO relative ad eventi meteo sono stati specificati con messaggio n.28336 del 1998 e ribaditi, in seguito alla riforma, anche nella circolare n.139 del 1.8.2016.Al fine di garantire lomogeneità delle istruttorie, si forniscono i seguenti chiarimenti su alcune fattispecie della causale in parola.
GeloLe temperature pari o al di sotto di 0 gradi centigradi sono considerate idonee a giustificare una contrazione dellorario, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto nellunità produttiva nonché allaltitudine del cantiere. Ovviamente, per il settore delledilizia, lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni incide sulla valutazione, così come la natura del materiale usato che può essere più o meno sensibile al gelo.In linea di massima, viene esaminata lampiezza dellescursione termica riferita allintera giornata e può essere concessa, in particolare nel settore edile, lautorizzazione al trattamento anche solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse.Tale criterio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi.Pertanto, ferma restando la necessità di descrivere gli eventi e le loro conseguenze sulle lavorazioni in atto nella relazione tecnica, è possibile concedere – secondo gli indirizzi su descritti – lintera giornata di CIGO anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore.In particolare, è possibile riconoscere lintera giornata di CIGO nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata.
Temperature percepiteLe temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino lutilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anchesse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.
Lavorazioni particolariPer determinati tipi di lavoro (ad es. lavorazione nelle cave) va tenuto conto sia della eventuale presenza di neve o ghiaccio al suolo sia della quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti.Si ribadisce quindi che, in linea generale, la descrizione delle lavorazioni in atto nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo (anche dei giorni precedenti la sospensione dellattività), documentati con i bollettini, devono essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica allegata allistanza di CIGO.Con specifico riferimento ai lavori nelle cave, possono essere prescritte in via cautelare misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi.In tali casi nella relazione tecnica (art.2 decreto 95442) dovrà essere riportata la suddetta circostanza e dovranno essere evidenziate le tipologie di lavorazioni soggette a interruzione e che detta interruzione è dovuta agli eventi meteo (forti piogge, azione del gelo, ecc.), anche dei giorni precedenti, e agli effetti sullo stato dei luoghi (ad esempio, dissesti delle strutture residue, vie ingombre di materiali o parti di carreggiata franate, fondo stradale sconnesso o ghiacciato che mette a rischio i mezzi in transito, ecc.).
Bollettini meteoLart.6, comma 2, del decreto ministeriale n.95442 ha previsto che, per quanto riguarda le istanze di CIGO determinate da eventi meteo, alla relazione tecnica di cui allart.2, comma 1, devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.Tenuto conto che lart.15, comma 1, della legge n.183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando lonere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica lavversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l istanza di concessione della CIGO, lIstituto acquisirà dufficio i bollettini meteo.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).