LINPS con circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, ha aggiornato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dellassegno ordinario e dellassegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dellassegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dellindennità di disoccupazione NASpI, dellindennità di disoccupazione DISCOLL, dellindennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dellimporto mensile dellassegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1 gennaio 2021 (articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015)
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale sono pari a:
- 998,18 euro per retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 euro;
- 1.199,72 euro per retribuzione superiore a 2.159,48 euro.
È importante sottolineare che, ai sensi del combinato disposto dellarticolo 3 e dellarticolo 46, comma 1, lett. i) e m), del decreto legislativo n. 148/2015 (che ha abrogato lart. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, e lart. 13 della L. n. 223/1991), anche per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà il trattamento ammonta all80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla disciplina del decreto legislativo n. 148/2015.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
L’INPS chiarisce inoltre, che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.227,55 anche per il 2021.
Limporto massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, 1.335,40. (arti. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).[1]
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DISCOLL