Si rende noto che lINPS, attraverso le Circolari nn. 57 e 58 del 2023, ha fornito indicazioni relative alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi agli sgravi per lassunzione di giovani under 36 e donne.
Innanzitutto, come previsto dallautorizzazione UE, gli esoneri sono riconosciuti per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.
Si ricorda che, tenuto conto che le misure in trattazione sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis and Transition Framework, sono escluse dallambito di applicazione degli esoneri le imprese operanti nel settore finanziario.
In riferimento ai rapporti di lavoro incentivati, lINPS specifica che sono esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e il lavoro intermittente. Gli incentivi non si applicano altresì alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato o nei confronti dei giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro alternanza scuola-lavoro, un rapporto di apprendistato di primo o di terzo livello e rientranti nelle assunzioni di cui allart. 1, commi 106 e 108, L. 205/2017.
Gli esoneri sono, invece, applicabili ai rapporti di lavoro part time, ai rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, alle assunzioni a scopo di somministrazione. Si ricorda che, a differenza dello sgravio per lassunzione dei giovani Under 36, lo sgravio per lassunzione delle donne è previsto anche per i contratti a tempo determinato.