LINPS, con il messaggio in allegato, fornisce indicazioni in materia di tutela previdenziale in caso di sorveglianza attiva dei lavoratori e conseguente diritto alla malattia.
Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile
Non e possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perche soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, lattivita lavorativa presso il proprio domicilio, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (lavoro agile). In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dellattivita lavorativa con la correlata retribuzione.
In caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore e temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale della malattia.
Quarantena per ordinanza amministrativa
Si ricorda che per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorita abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia e consentito laccesso ai trattamenti di cassa integrazione, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (circolare INPS n. 115/2020, paragrafo 10circolare FIPE n. 145/2020).
Anche nella fattispecie in questione cosi come in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorita amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attivita lavorativa non e possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dellarticolo 26, in quanto la stessa prevede anche un provvedimento delloperatore di sanita pubblica.
Quarantena allestero
Nel caso di lavoratori assicurati in Italia, recatisi allestero ed in seguito oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorita del Paese straniero, hanno accesso alla tutela previdenziale di malattia solo in caso di procedimento eseguito dalle preposte autorita sanitarie italiane.
Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario
Considerata lequiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 26, rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera si applicano anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.
IL MESSAGGIO