Lillecito va configurato come istantaneo ad effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto
La natura di illecito istantaneo ha evidentemente riflessi sullindividuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo. Infatti, agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma – i cui effetti continuano a prodursi anche dopo lentrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova misura sanzionatoria prevista dallart.5, comma 1 lett. b), del D.L. n.185/2016 – troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dellillecito, per il noto principio
Allo stesso modo, anche ai fini della prescrizione, lIspettorato avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo alla insorgenza dellobbligo.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio