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L’INPS fa le “pulci” ai pensionati

Importi di pensione

Per l’anno 2013 i controlli sulle pensioni hanno tenuto conto dei seguenti limiti:

  • se l’importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali era maggiore di 6.595,53 euro (T.M. anno 2013 + importo aggiuntivo) NON SPETTAVA NULLA;
  • se l’importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali era inferiore a 6.440,59 euro SPETTAVA L’INTERO importo aggiuntivo, se risultavano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge di cui ad un successivo punto;
  • se l’importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali era compreso tra 6.440,59 e 6.595,53 euro SPETTAVA LA DIFFERENZA tra 6.595,53 euro e l’importo delle pensioni, se risultavano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge di cui ad un successivo punto.

Per il 2014 i limiti di reddito sono stati:

  • se l’importo complessivo delle pensioni (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento) è risultato maggiore di € 6.672,88 NULLA SPETTAVA  al pensionato;
  • se l’importo complessivo è risultato minore o uguale ad € 6.517,94, e sono state soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge, al pensionato SPETTAVA L’INTERO importo;
  • se l’importo complessivo è risultato compreso tra € 6.517,94 e € 6.672,88 al pensionato SPETTAVA LA DIFFERENZA tra € 6.672,88 e l’importo della pensione.
Condizioni redditualiLa legge ha stabilito che l’importo aggiuntivo venga corrisposto dall’Istituto in sede di erogazione della tredicesima mensilità a condizione che il pensionato:
  • non possegga un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;
  • non possegga, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Per gli anni in esame, 2013 e 2014, i limiti di reddito sono stati:

ANNO

PENSIONATO SOLO

PENSIONATO CONIUGATO

2013

9.660,88

19.321,77

2014

9.776,91

19.552,82

I redditi da considerare sono quelli assoggettabili all’IRPEF e coincidono con quelli che si prendono in considerazione per l’integrazione al trattamento minimo.

È dunque opportuno che tutti i pensionati, che hanno ricevuto o stanno ricevendo la lettera con la quale l’INPS effettua il recupero della somma non dovuta (€ 154,94), si rivolgano agli uffici del Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 – 2° piano, tel. 030.3771785) per ottenere gratuitamente ogni chiarimento al riguardo e per eventualmente inoltrare all’Istituto la domanda on-line di ricostituzione della pensione per “motivi reddituali” utile per annullare la richiesta di indebito.

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