Il D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015 (G.U. n.144 del 24 giugno 2015 – Supplemento ordinario n.34) ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n.276/2003, nellottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo nel contempo la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.
Tale norma introduce importanti novità in ordine:
- al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
- alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
- allobbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
- alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.
Con la circolare n.149 del 12.8.2015, lINPS fornisce le prime indicazioni in ordine alla suddetta disciplina.
Lart.48, comma 1, del D.Lgs. innalza il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a 7.000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che
Rimane, invece, immutato il limite di 2.000 euro nellanno civile per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.
Con circolare INPS n.77 del 16 aprile 2015, è stato comunicato il valore, in riferimento allanno 2015,
Viene, altresì, confermata e resa strutturale (art.48, comma 2) la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro (lordo 4.000 euro) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dellindice Istat.
Il predetto limite complessivo di 3.000 di compenso, per lanno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dall1.1.2015 al 24.6.2015 (giorno precedente allentrata in vigore del D.Lgs. n.81/2015).
Unimportante novità è introdotta dallart.49, comma 1, che prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, lobbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche
Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare buoni esclusivamente attraverso:
- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico). Le modalità di accesso, acquisto e gestione dei voucher
telematici sono descritti nel manuale allegato alla circolare INPS n.149/2015; - tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS-FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- banche popolari abilitate.
Di converso saranno solo i committenti privati che potranno continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale.
Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31.12.2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per lacquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dallart.4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012 per il triennio 2013-2015.
In attesa dellemanazione del Decreto di cui al comma 1 dellart.49, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari allimporto della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Lart.49, comma 3, prevede, inoltre, lobbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dellinizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
Tuttavia, il Ministero del lavoro, con nota n.3337 del 25 giugno 2015, ha temporaneamente sospeso lefficacia della disposizione normativa, mantenendo in vigore le precedenti modalità comunicative tramite il sito istituzionale INPS.
Attenzione: la mancata comunicazione preventiva della prestazione allINPS prevede lapplicazione della