Con linterpello del 21 marzo 2016, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo aver richiamato il disposto secondo cui é considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto quindici anni di età o che è ancora soggetto allobbligo scolastico, mentre è considerato adolescente il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non è più soggetto allobbligo scolastico, ritiene che i quindicenni ancora soggetti allobbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.
Il Ministero risponde così allinterpello che chiedeva chiarimenti proprio in ordine alla corretta interpretazione dellart. 18, legge n. 977/1967, così come modificato dallart. 2, comma 1, D.Lgs. n. 345/1999, afferente alla disciplina concernente lorario di lavoro dei minori.
Il Ministero ha altresì ribadito che la stessa Corte di Cassazione è intervenuta per sottolineare le finalità di tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, affermando che
Per qualsiasi chiarimento, lufficio