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Lavoro Intermittente, verifica delle giornate

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 35 del 2013, ha evidenziato che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dall’ultimo giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di 3 anni; tale conteggio, secondo la stessa previsione del Decreto Legge n. 76/2013, deve tenere conto solo delle giornate di effettivo lavoro “prestate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione” e quindi prestate successivamente al 28 giugno 2013.

In definitiva, il 27 giugno 2016 si realizzerà il triennio dalla data di vigenza del prescritto limite, per cui è il caso che le aziende verifichino il numero di giornate di lavoro intermittente fatte prestare da ogni singolo lavoratore, al fine di non incorrere nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento.

Si ricorda, infine, che il vincolo delle 400 giornate di effettivo lavoro, per espressa previsione normativa, non trova applicazione nei settori:

  • turismo;
  • pubblici esercizi;
  • spettacolo.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

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