Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 35 del 2013, ha evidenziato che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dallultimo giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di 3 anni; tale conteggio, secondo la stessa previsione del Decreto Legge n. 76/2013, deve tenere conto solo delle giornate di effettivo lavoro
In definitiva, il 27 giugno 2016 si realizzerà il triennio dalla data di vigenza del prescritto limite, per cui è il caso che le aziende verifichino il numero di giornate di lavoro intermittente fatte prestare da ogni singolo lavoratore, al fine di non incorrere nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento.
Si ricorda, infine, che il vincolo delle 400 giornate di effettivo lavoro, per espressa previsione normativa, non trova applicazione nei settori:
- turismo;
- pubblici esercizi;
- spettacolo.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio