Come si ricorderà, lart.2 del D.Lgs. n.127/2015 ha sancito che a partire dal 1° gennaio 2020 – ovvero a partire dal 1° luglio 2019 i soggetti con volume daffari superiore a 400.000 euro – tutti coloro che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate per le quali non è obbligatoria lemissione della fattura, se non a richiesta del cliente, sono tenute ad assolvere lobbligo di certificazione dei corrispettivi tramite la memorizzazione e la trasmissione telematica degli stessi allAgenzia dellEntrate.
LAgenzia dellEntrate specifica che, stante le potenziali difficoltà in sede di prima applicazione in ordine a tale nuovo adempimento, gli esercenti potranno assolvere temporaneamente allobbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali, purché la trasmissione avvenga entro il mese successivo a quello delleffettuazione delloperazione. A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dellAgenzia dellEntrate che sarà emanato a breve.
In ogni caso, viene sin dora comunicato che tale facoltà è ammessa fino al momento dellattivazione del registratore telematico e, comunque, non oltre la scadenza del semestre di cui al comma 6-terdell’articolo 2 del D.Lgs. n.127/2015.
Resta, tuttavia, fermo lobbligo di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale al cliente e la tenuta del registro dei corrispettivi di cui allart.24 del D.P.R. 33/1972 fino allattivazione del registratore telematico.
Infine, viene specificato che nel primo semestre, restano altresì esclusi dallapplicazione delle sanzioni di cui allart.2, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015 i soggetti passivi IVA che, pur avendo tempestivamente attivato il Registratore Telematico, effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi entro lultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delloperazione.