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Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, chiarimenti Agenzia delle Entrate

Come si ricorderà, l’art.2 del D.Lgs. n.127/2015 ha sancito che a partire dal 1° gennaio 2020 – ovvero a partire dal 1° luglio 2019 i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro – tutti coloro che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, sono tenute ad assolvere l’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite la memorizzazione e la trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia dell’Entrate.

Inoltre, come segnalato, il comma 1 dell’art.12 quinquies, introdotto in sede di conversione del DL “Crescita”, ha sostituito l’art.2 comma 6 ter D.Lgs. n.127/2015, prevedendo ora che:a) Dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 s[iano] trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 633.b) Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.c) Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

L’Agenzia dell’Entrate specifica che, stante le potenziali difficoltà in sede di prima applicazione in ordine a tale nuovo adempimento, gli esercenti potranno assolvere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali, purché la trasmissione avvenga entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate che sarà emanato a breve.

In ogni caso, viene sin d’ora comunicato che tale facoltà è ammessa fino al momento dell’attivazione del registratore telematico e, comunque, non oltre la scadenza del semestre di cui al comma 6-terdell’articolo 2 del D.Lgs. n.127/2015.

Resta, tuttavia, fermo l’obbligo di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale al cliente e la tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’art.24 del D.P.R. 33/1972 fino all’attivazione del registratore telematico.

Infine, viene specificato che nel primo semestre, restano altresì esclusi dall’applicazione delle sanzioni di cui all’art.2, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015 i soggetti passivi IVA che, pur avendo tempestivamente attivato il Registratore Telematico, effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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