È stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) il Decreto del 6 ottobre 2022 già in vigore – che, in conformità con quanto stabilito nel
In particolare, ai sensi dellart. 1, commi da 1 a 6, i limiti temporali di esercizio previsti, a legislazione vigente, dallart. 4, comma 2 del DPR n. 74/2013 – degli impianti termici di climatizzazione sopra indicati, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene al periodo di accensione (posticipandone linizio di 8 giorni, e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio), e di 1 ora per quel che concerne la durata giornaliera di accensione.
Nello specifico, lesercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: 5 ore giornaliere dall8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: 7 ore giornaliere dall8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: 11 ore giornaliere dall8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
È bene sottolineare che la durata giornaliera di attivazione deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno (eccezion fatta per la zona F, per la quale non sono previste limitazioni).
Ai sensi dei commi 4 e 5 dellart. 1, sono previste alcune esenzioni, tra cui:
- sia le limitazioni concernenti il periodo di accensione che quelle riguardanti la durata giornaliera, non si applicano, tra laltro, per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- le limitazioni relative alla sola durata giornaliera non si applicano, tra laltro, agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività. Tale fattispecie di esenzione è applicabile anche alle attività di Pubblico Esercizio, con esclusivo riferimento ai locali nei quali il servizio viene fornito ininterrottamente (es. esercizi presso le aree di servizio autostradali, bar aperti H24, ecc.).
Il Decreto fa salva la possibilità per le Autorità comunali di autorizzare laccensione degli impianti al di fuori dei periodi temporali sopra descritti (prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria), nel caso in cui occorra fronteggiare situazioni climatiche particolarmente severe (art. 1, comma 6).
Inoltre si prevede sempre per quel che concerne gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale – la riduzione di 1 grado dei valori di temperatura dellaria indicati nellart. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013 (art. 1, comma 7). In particolare, per quel che concerne i locali dei Pubblici Esercizi, durante il periodo di funzionamento dei predetti impianti, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non dovrà superare 19°C + 2°C di tolleranza (in luogo del previgente limite di 20°C + 2°C).
ALLEGATO A