Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha diramato la circolare prot. n. 678 del 15 gennaio 2026, a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dott. Mannino, recante “Inquadramento delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi”.
L’atto di indirizzo, con lo scopo di garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, ricostruisce il quadro normativo in materia di prevenzione incendi applicabile alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali bar e ristoranti, anzitutto precisando come le stesse, di regola, non siano soggette agli adempimenti del DPR 1° agosto 2011, n. 151 e alle regole tecniche di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo. Ed invero, le attività di somministrazione non sono ricomprese nell’Allegato 1 del provvedimento citato, che invece individua, al n. 65, i “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”.
Dunque, primo importante assunto, confermato nell’atto di indirizzo in commento, è che in ordine alla normativa antincendio, bar e ristoranti non sono soggetti alle disposizioni di cui al DPR 1° agosto 2011, n. 151 laddove si astengano del tutto dal porre in essere attività di intrattenimento e spettacolo, oppure le svolgano in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione. Invero, la licenza ex art. 86 TULPS – licenza di pubblica sicurezza per l’apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che è oggi ricompresa nella SCIA o Autorizzazione di avvio attività (art. 152 del R.D. n. 635/1940 e art. 4, comma 2, D.Lgs n. 222/2016, c.d. SCIA 2) – abilita anche allo svolgimento di piccoli spettacoli e/o intrattenimenti musicali e/o danzanti con cadenza saltuaria e non ricorrente e che abbiano altre specifiche caratteristiche di accessorietà.
In particolare, come già chiarito in precedenza dal Ministero dell’Interno (Nota Min. Interno del 21.02.2013 e del 9.05.2024), devono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS – e possono quindi essere liberamente organizzati in un P.E. abilitato allo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande – gli spettacoli e/o gli intrattenimenti musicali e/o danzanti “organizzati occasionalmente […] senza l’apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo [quali ad esempio] l’allestimento di apposite sale, allestimenti scenici, richiamo di ampio pubblico oltre la normale attività di somministrazione, pagamento di un biglietto di ingresso, cadenza saltuaria ma ricorrente”.
La non applicabilità delle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011 – e, quindi anche alle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili ai locali di pubblico spettacolo – non fa tuttavia venir meno la necessità di identificare le misure di prevenzione e protezione antincendio da applicare alle suindicate attività. La circolare in commento, al punto 5, afferma espressamente come sia necessario fare riferimento alla valutazione del rischio incendio, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021 (d’ora in avanti “Minicodice”) recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro […]” – nel cui allegato sono riportati criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio applicabili alle attività c.d. “a basso rischio”.
Vale la pena ricordare che secondo il punto 1, comma 2, dell’Allegato I del predetto Decreto, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo 100 occupanti (per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi
titolo all’interno dell’attività). - con superficie lorda complessiva 1000 m2;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende 900 MJ/m2);
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
In base all’art. 3, comma 3 del Minicodice, alle attività che non possiedano i predetti requisiti si applicano i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, c.d. “Codice di prevenzione incendi”.
In estrema sintesi, i Pubblici Esercizi che abbiano i parametri per essere considerati a basso rischio devono adottare le misure previste nel Minicodice (che propone criteri semplificati e meno stringenti), mentre gli altri (es. ristoranti con affollamento complessivo superiore a 100 persone) devono tener conto di quanto previsto nel Codice di prevenzione incendi.
Appare utile sottolineare che le attività di pubblico spettacolo in possesso delle licenze ex art. 68, 69, e 80 TULPS (quali discoteche, sale da ballo, o altri Pubblici Esercizi di somministrazione con attività di intrattenimento e spettacolo che non ricada nei parametri di accessorietà individuati dal Ministero) sono soggette alle regole tecniche di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo definite dalla “regola tecnica Verticale V.15” approvata con DM 22 novembre 2022 e inserita come allegato del Codice di prevenzione incendi. Va precisato che le disposizioni ivi incluse sono applicabili in alternativa a quelle dettate con Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996. Dal momento che la valutazione sul rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, la circolare in commento fornisce un opportuno chiarimento in ordine al rapporto tra le due discipline.
Sebbene il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex artt. 17 e 18 del D.Lgs n. 81/2008 abbia ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la valutazione dei rischi che ricadono sugli stessi comporta la necessità di considerare anche gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico (es. quali clienti, utenti, visitatori) nelle interferenze operative svolgimento attività lavorativa ecc.
Diversamente, la normativa di prevenzione e gestione incendi è volta a tutelare l’incolumità di tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo. Ed invero, lo stesso Minicodice, allorché si riferisce al concetto di “affollamento” prende in considerazione tutti gli “occupanti”, intesi come “le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività”.
L’atto di indirizzo in argomento, inoltre, richiama l’obbligo di predisposizione del Piano di emergenza. Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio […]” tale obbligo ricade sul datore del lavoro nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone,
- indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Si sottolinea, quindi, come anche in questo caso, la necessità del piano di emergenza debba essere sviluppato non esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, ma in relazione al numero complessivo dei presenti, a qualsiasi titolo, all’interno dell’attività. Sul punto, viene altresì evidenziato il c.d. principio di inclusività e, dunque, di esplicitare sistematicamente nel Piano emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, così da garantire una gestione efficace e orientata alla tutela della vita umana.
Vi è poi uno specifico riferimento all’importanza del ruolo svolto dagli addetti al servizio antincendio, vale a dire i soggetti che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.81/2008 e dell’art. 4, del Decreto 2 settembre 2021, sono incaricati dal datore di lavoro dell’attuazione delle misure antincendio: “tali figure, infatti, non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio”.
La circolare chiude ricordando l’obbligo dei gestori delle attività di garantire nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza dichiarate e di aggiornare le misure di prevenzione e di gestione delle emergenze in relazione all’evoluzione delle modalità di svolgimento dell’attività.