È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20/2024 il Decreto del Ministero dellInterno 15 gennaio 2025 recante Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per lordine e la sicurezza pubblica allinterno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.
Il provvedimento viene emanato in attuazione dellart. 21-bis del D.L. n. 113/2018, conv. con modif. dalla L. n. 132/2018, che ha previsto che ladesione da parte degli esercenti a specifici accordi, prescriventi apposite misure di prevenzione, sottoscritti territorialmente dal Prefetto e dalle Associazioni di categoria degli esercenti maggiormente rappresentative e adottati sulla base di linee guida nazionali (approvate oggi con il provvedimento in oggetto), venga valutata dal questore anche ai fini delladozione di provvedimenti ex art. 100 del R.D. n. 773/1931 (dora in avanti TULPS).
Giova ricordare che la norma da ultimo citata prevede che il questore possa sospendere (o revocare, in caso di recidiva) la licenza di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (o di un esercizio di vicinato abilitato alla vendita per asporto di bevande alcoliche) laddove:
- nel locale siano avvenuti disordini;
- esso sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose;
- lesercizio pubblico costituisca un pericolo per lordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
Si tratta di un istituto che ha una vocazione cautelare e preventiva, che non presuppone alcuna forma di colpevolezza del titolare dellesercizio, e che è finalizzato ad evitare la consumazione di reati e turbative allordine pubblico. Con il dichiarato obiettivo di ridurre il carico di responsabilità oggettiva dei P.E, il meccanismo delineato dallart. 21-bis prevede che nei casi in cui lesercente abbia effettivamente posto in essere i comportamenti virtuosi suggeriti nei sopracitati accordi territoriali e abbia quindi contribuito, secondo quanto in suo potere, a scongiurare il verificarsi di situazioni di disordine, pericolo ecc., il questore laddove chiamato a esercitare i poteri inibitori ex art. 100 TULPS – sia soggetto ad un obbligo di motivazione rafforzato, esplicitando le ragioni che lo inducono comunque a sospendere la licenza, nonostante lavvenuta verifica del compimento da parte dellesercente di idonee misure di prevenzione.
1) Installazione di sistemi di videosorveglianza allesterno dellesercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale e con obbligo a carico dellesercente di:
- conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di privacy;
- manutenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nellacquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, allorché queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Il provvedimento prevede che tale misura dovrà esser calibrata in ragione della tipologia dellesercizio pubblico, valutando, altresì, la possibilità di esonerare quelle attività che possono considerarsi «di vicinato» in base ai limiti dimensionali stabiliti dalle vigenti leggi regionali o, in assenza di queste ultime, dalle leggi dello Stato. Le Associazioni in indirizzo sono pertanto invitate a monitorare con attenzione la questione, promuovendo l’inserimento, negli accordi territoriali, di specifiche disposizioni che prevedano esoneri mirati per i Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio, bar e ristoranti) caratterizzati da un format commerciale tale da rendere linstallazione di un sistema di videosorveglianza eccessivamente onerosa e priva di reale utilità.
2) Garantire unadeguata illuminazione delle aree in cui lattività economica viene esercitata, anche in aggiunta allilluminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale. È bene sul punto ricordare che ai sensi dellart. 185 del R.D. n. 635/1940 (Reg. esecuzione TULPS) gli esercenti sono già soggetti all’obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell’esercizio, dall’imbrunire alla chiusura.
3) Assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività economica, nonché della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico.
4) Rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00.
5) Assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
6) Adottare un «Codice di condotta» dellavventore e affiggerlo in modo ben visibile allinterno del locale, includendovi le regole di comportamento da osservarsi nellesercizio, tra cui il divieto di introdurre armi improprie, sostanze stupefacenti o bevande alcoliche non somministrate o vendute allinterno del locale, limpegno a evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica e a non abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere.
7) Adottare ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di intrattenimento. A mero titolo esemplificativo, dovrà sottolinearsi lassoluta necessità che i gestori dei locali osservino gli obblighi di identificazione dei minori mediante la richiesta di esibizione del documento di identità. Il documento, inoltre, contempla la misura già virtuosamente attuata in diversi locali da ballo di applicare su una parte ben visibile del corpo un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare lavventore minorenne.
8) Collaborazione con le Forze dellordine. Gli accordi territoriali dovranno necessariamente prevedere limpegno a carico dellesercente di segnalare tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per lordine e la sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento agli esercizi autorizzati allo svolgimento di spettacoli o di intrattenimenti vengono previste due misure aggiuntive, vale a dire:
- incentivare limpiego degli addetti ai servizi di controllo iscritti nellapposito elenco (art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94). Gli accordi territoriali, nello specifico, dovranno stabilire laliquota del personale addetto ai servizi di controllo non iscritto nellelenco di cui sopra, che non potrà essere superiore al 25% del totale del personale impiegato nei servizi in argomento;
- individuare un «referente della sicurezza per il locale» da comunicare allAutorità provinciale di pubblica sicurezza, che funga da privilegiato punto di contatto con le Forze di polizia.
Per quel che concerne lambito di applicazione soggettivo, le linee guida specificano che gli accordi territoriali dovranno prevedere che possono aderire alle intese collaborative in questione esclusivamente gli operatori economici che possono considerarsi virtuosi, in quanto non sono destinatari, o non lo sono stati in tempi recenti, di provvedimenti che ne mettono in discussione laffidabilità ai fini di pubblica sicurezza nella gestione dellattività economica. In particolare, deve trattarsi di esercizi pubblici che:
- non siano destinatari di misure di prevenzione, personali o patrimoniali o sottoposti al procedimento per lapplicazione di una di tali misure (D.Lgs n. 159/2011 Codice antimafia);
- non risultino destinatari di un provvedimento in vigore che dispone il divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui agli articoli 13 e 13-bis del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48/2017 (disposti, tra laltro, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi);
- non siano stati destinatari di provvedimenti di cui allart. 100 TULPS nei trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo di livello provinciale;
- non siano destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dellesercizio pubblico, disposto ai sensi dellart. 79, comma 6, del DPR n. 309/1990, per aver consentito che il locale sia adibito a luogo di convegno di persone che utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope;
- non siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca della licenza per motivi di ordine e sicurezza pubblica (art. 19 DPR n. 616/1977) o per finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi (art. 17, comma 4, della L. n. 128/2001).
Alla luce di quanto sopra, la Federazione ha formalmente richiesto al Ministero la convocazione urgente di un tavolo di lavoro a livello nazionale, con lobiettivo di definire con maggiore chiarezza le modalità applicative del provvedimento in questione, evitando di addebitare alle imprese del settore compiti impropri di sorveglianza e costi aggiuntivi allattività imprenditoriale svolta. Sarà cura della Federazione fornire tempestivamente tutti gli aggiornamenti rilevanti a riguardo.