È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 febbraio u.s il decreto 30 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si definiscono i criteri e le modalità per lerogazione del contributo a fondo perduto previsto dallarticolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il contributo è destinato alle imprese operanti nei settori del wedding, dellintrattenimento, dellorganizzazione di feste e cerimonie, nonché operanti nel settore dell Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.).
Le risorse stanziate per la misura agevolativa dallart. 1-ter del citato decreto-legge, pari a complessivi 60 milioni di euro per lanno 2021, sono ripartite tra i settori ammissibili in base alle seguenti assegnazioni:
a) una quota pari a 40 milioni di euro è destinata al settore del wedding;
b) una quota pari a 10 milioni di euro è destinata al settore dellintrattenimento e dellorganizzazione di feste e cerimonie;
c) una quota pari a 10 milioni di euro è destinata alle imprese operanti nel settore dellHO.RE.CA.
Ai fini del riconoscimento dellaiuto, le imprese operanti nei settori ammissibili, oltre a risultare regolarmente costituite, attive ed iscritte nel registro delle imprese, devono possedere i seguenti requisiti:
- svolgere, quale attività prevalente, come da comunicazione inviata con modello AA7/AA9 allAgenzia delle entrate, una delle attività identificate dai codici ATECO riportati nelle successive tabelle A, B e C, riferite a ciascun settore ammissibile. Per il solo settore del wedding, le imprese in possesso dei codici ATECO indicati nella Tabella A, devono aver generato almeno il 30 per cento dei ricavi del periodo dimposta 2019 da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie;
- avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019. Tale condizione non si applica alle micro e piccole imprese, sempre che sia rispettata la condizione di cui al punto precedente e che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Sotto il profilo dei requisiti finanziari, le imprese operanti nei settori ammessi allaiuto devono trovarsi in entrambe le seguenti condizioni:
a) nellanno 2020 devono avere subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui allart. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi dimposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso dellanno 2019, la riduzione del fatturato 2020, nella medesima misura del 30 per cento, deve essere rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese. Tale requisito verrà ulteriormente specificato con il provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate che avvierà i termini per la richiesta del contributo;
b) devono avere registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 pari ad almeno il 30 per cento rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (come stabilito del decreto 12 novembre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze: Determinazione del contributo a fondo perduto «perequativo»).
Sono escluse dal contributo le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lettera d), del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni) e che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Il contributo è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 Aiuti di importo limitato del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19, oppure, successivamente al termine del periodo di vigenza del Quadro temporaneo, attualmente previsto al 30 giugno 2022, nel rispetto del regolamento de minimis.
Le risorse assegnate a ciascun settore ammissibile, sono ripartite tra le imprese beneficiarie secondo le seguenti modalità:
a) il 70 per cento dellassegnazione destinata a ciascun settore è ripartito in egual misura tra tutte le imprese beneficiarie;
b) il 20 per cento di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva rispetto a quanto indicato alla precedente lettera a), tra le imprese beneficiarie che presentano un ammontare dei ricavi, relativi al periodo dimposta 2019, superiore a 100.000;
c) il 10 per cento di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), tra le imprese beneficiarie che presentano un ammontare dei ricavi, relativi al periodo dimposta 2019, superiore a 300.000.
Ai fini del riparto delle risorse per classi di ricavi, rilevano i ricavi di cui allart. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Ai fini del riconoscimento del contributo, le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, unistanza allAgenzia delle entrate, anche tramite intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dellAgenzia delle entrate (articolo 3, comma 3, del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322). Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di accesso al contributo.
Le modalità di effettuazione dellistanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione verranno definiti con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni a far data dal 19 febbraio 2022, data di pubblicazione del decreto in commento.
Limporto del contributo verrà erogato dallAgenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dallimpresa richiedente nellistanza di accesso allaiuto.
Le imprese beneficiarie del contributo sono tenute alladempimento degli obblighi di trasparenza previsti dallarticolo 1 comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124.
Loperatività del regime di aiuto illustrato è subordinata allottenimento dellautorizzazione della Commissione europea, ad oggi non ancora adottata.
ALLEGATO