In sintesi:
viene chiarito che la normativa è rivolta esclusivamente alle
viene confermata la libera circolazione a pagamentodelle borse di plastica
viene confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili anche in materiale leggero inferiore a determinati spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maglia esterna, 100 micron per quelli non destinati ad uso alimentare sempre con maniglia esterna – art. 226 bis D.Lgs 152/2006);
viene introdotta, a partire dal 1° gennaio 2018, la progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale
È bene fugare ogni dubbio concernente questultima tipologia, vale a dire, le buste di plastica in materiale
Si tratta, invero, di una varietà che difficilmente viene commercializzata e usata nell’attività normalmente svolta dai pubblici esercizi, in quanto non ricomprende quei sacchetti che, seppur a contatto con alimenti, devono essere realizzati necessariamente con materiale plastico più resistente (ad es. il sacchetto che contiene la mozzarella o i sacchetti per surgelati). Tali sacchetti generalmente, per loro funzione, rispettano la normativa alimentare e igienica ma essendo superiori ai 15 micron non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli shopper “
Preme segnalare che, come indicato sopra,le borse di plastica per il trasporto cosi come quelle in materiale ultraleggero non possono più essere distribuite a titolo gratuitoed il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura dacquisto delle merci o dei prodotti trasportati per loro tramite (art. 226 bis, comma 2).
Giova, inoltre, ricordare che attraverso lintroduzione dei commi 4 bis e terallart. 261 del D.Lgs 152/2006 è stata implementata la disciplina sanzionatoria già prevista dalla normativa previgente, ragione per cui vige una sanzione pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro per coloro che commercializzano borse di plastica non conformi alle prescrizioni normative di cui agli artt. 226 bis e 226 ter. Occorre tener presente che viene punita indifferentemente (applicando il medesimo importo) sia la commercializzazione dei sacchetti non conformi che la mancata registrazione sullo scontrino di cassa del sacchetto acquistato dal consumatore.
La sanzione è poi aumentata fino al quadruplo del massimo (i.e. 100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226 bis e 226 ter. Allaccertamento delle violazioni provvede, dufficio o su denuncia, la Polizia amministrativa (Polizia Municipale ma anche Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.).
Da ultimo, preme segnalare che la normativa non ha previsto alcun periodo transitorio per smaltire eventuali scorte di buste di plastica non conformi, neppure attraverso la cessione gratuita delle stesse.