In particolare, per le
Alle medesime condotte non si applica inoltre la procedura di diffida introdotta dallart.22 del D.Lgs. n.151/2015, in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti, in particolare al mantenimento in servizio per almeno 3 mesi del lavoratore irregolare.
Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo lentrata in vigore del D.Lgs. n.151/2015, stante la natura permanente dellillecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, allintero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.
Il Ministero rammenta, inoltre, che per tali fattispecie non troveranno applicazione le sanzioni di cui allart.19, commi 2 e 3 , del D.Lgs. n.276/2003, relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio