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Obbligo consegna informativa salute e sicurezza per il lavoro agile

Entrata in vigore dal 7 aprile delle sanzioni penali

Si ricorda che il 7 aprile 2026 entra in vigore l’obbligo, penalmente sanzionato, di consegnare l’informativa scritta in materia di salute e sicurezza ai lavoratori in regime di lavoro agile. A decorrere da oggi, tale adempimento non può più essere considerato residuale o meramente formale: la mancata consegna dell’informativa espone il datore di lavoro e il dirigente a responsabilità contravvenzionale.

La Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026, all’articolo 11 introduce il nuovo art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008, il quale stabilisce che, per le prestazioni svolte in modalità agile al di fuori dei luoghi nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità sono assolti mediante la consegna, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Tale informativa deve riguardare:

  • i rischi generali;
  • i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Si evidenzia che l’obbligo di informativa non è una novità assoluta: esso era già previsto dall’art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, che ha introdotto la disciplina del lavoro agile nell’ordinamento italiano. Tuttavia, fino ad oggi tale previsione non era assistita da una specifica sanzione penale.

La medesima Legge n. 34/2026 ha infatti modificato l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, prevedendo, per la violazione dell’art. 3, comma 7-bis, la pena dell’arresto da due a quattro mesi, oppure dell’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che:

  • l’informativa deve essere già predisposta, coerente con i rischi effettivi e tracciabile nella consegna;
  • il lavoro agile non può più essere considerato ambito sottratto agli obblighi in materia di salute e sicurezza.

Il mancato adeguamento non costituisce più soltanto una criticità organizzativa, ma integra un rischio penale diretto.

Si raccomanda pertanto di procedere con la massima urgenza alla verifica della conformità degli adempimenti aziendali in materia.

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