In sede di conversione del c.d. DL Crescita (legge 28 giugno 2019 n.58) è stato introdotto lart.13-bis che modifica lart.29 del Testo Unico Accise TUA (D.Lgs. n.504/1995), il quale obbliga gli esercenti di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa alla denuncia al competente Ufficio dellAgenzia delle Dogane.
La modifica reintroduce lobbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, i quali erano stati espressamente esclusi da tale obbligo ad opera della legge n.124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Con la Direttiva in commento, lAgenzia chiarisce che:
1. sono sottoposti allobbligo di denuncia anche gli operatori che hanno avviato lattività in data successiva al 29 agosto 2017 e precedente al 29 giugno 2019 (vale a dire lintervallo di tempo di vigenza della norma che aveva escluso lobbligo). Per tali soggetti lAgenzia ha previsto la possibilità di poter consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, presentando allUfficio delle Dogane territorialmente competente la denuncia di avvenuta attivazione di esercizio di vendita, comprensiva di marca da bollo.LAgenzia ha predisposto per il caso di specie un modello di denuncia di avvenuta attivazione rinvenibile sul sito web della stessa;
2. allo stesso modo dovranno procedere anche gli operatori che avevano effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 senza completare il procedimento tributario di rilascio della licenza, a causa dellintervenuta soppressione dellobbligo di denuncia;
3. diversamente, gli operatori del settore che, avendo avviato lattività in data precedente al 29 agosto 2017, siano già in possesso della licenza fiscale, non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.Se però sono intervenute variazioni nella titolarità dellesercizio di vendita, lattuale gestore dovrà darne comunicazione allUfficio delle Dogane competente, al fine di procedere allaggiornamento della licenza di esercizio.In caso di smarrimento o distruzione della licenza fiscale a suo tempo rilasciata, occorrerà chiederne un duplicato al medesimo Ufficio;
4. per gli operatori che abbiano avviato lattività a partire dal 30 giugno 2019, lAgenzia delle Dogane, inoltre, ricorda che la tabella A allegata al D.Lgs. n.222/2016 dispone nella sottosezione 1.10 che la SCIA presentata al SUAP allavvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n.504/1995 allAgenzia delle Dogane e dei Monopoli.Pertanto, per le attività avviate a far data dal 30 giugno 2019, la disposizione di cui sopra produce lassorbimento della denuncia di attivazione ex art.29, comma 2 del D.Lgs. n.504/1995 da parte della SCIA presentata al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa allUfficio delle Dogane. In definitiva, chiarisce lAgenzia qualora linteressato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso lautorità comunale non occorre presentare la denuncia a questa Agenzia, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa allUfficio delle dogane territorialmente competente.
Infine, lAgenzia ritiene che le attività di vendita di bevande alcoliche che avvengono nel corso di eventi a carattere temporaneo di breve durata (sagre, fiere, mostre, ecc.) non debbano essere soggette allobbligo di denuncia fiscale.
Ciò in quanto, la finalità dellistituto in commento risiederebbe nella necessità di garantire allAmministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici; e per questa ragione, lobbligo in questione ricadrà solo sugli esercizi che abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.