Il reato si configura pertanto qualora lammontare annuo delle ritenute previdenziali non versate risulti superiore a euro 10.000. Nello specifico, ai sensi dellart. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, lomesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032.
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 9099/2016, rivolgendosi al proprio personale ispettivo, aveva fornito chiarimenti riguardo lindividuazione del parametro annuo di riferimento per la determinazione dellimporto omesso.
In tale occasione, il Ministero aveva precisato che il parametro di riferimento temporale per lindividuazione dellimporto complessivo delle ritenute previdenziali non versate è lanno civile, intendendo per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre, considerando a tal fine i versamenti in scadenza nellanno civile di riferimento, ossia i versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dellanno precedente) al 16 dicembre (relativi al mese di novembre).
Successivamente, la Corte di Cassazione con Sentenza n. 39882/2017, di diverso avviso rispetto a quanto interpretato dal Ministero del Lavoro, ha chiarito che «
Ora lIspettorato Nazionale del lavoro (INL) interviene con lettera circolare 8376 del 25 settembre 2017 per adeguarsi a quanto specificato dalla Corte di Cassazione.
In particolare, lIspettorato Nazionale del lavoro (INL) ricorda al proprio personale ispettivo che ai fini della determinazione del periodo di riferimento per lindividuazione dellimporto complessivo delle ritenute previdenziali non versate deve essere utilizzato il criterio di competenza, pertanto dovranno essere considerati i versamenti a partire da quelli relativi al mese di gennaio da effettuarsi entro il 16 febbraio fino a quelli relativi al mese di dicembre da effettuarsi entro il 16 gennaio dellanno successivo.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio