La retribuzione (o il compenso) deve essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico (rientra tra gli strumenti di pagamento elettronico il versamento degli importi dovuti su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche qualora la carta non sia collegata ad un IBAN; in questultimo caso, per consentire leffettiva tracciabilità delloperazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento); pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
In relazione ai soci lavoratori di cooperativa che siano anche prestatori (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) è ammesso il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul libretto del prestito, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:– tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore prestatore;– il versamento sia documentato nella lista pagamenti sul libretto a cura dellUfficio paghe e sia attestato dallUfficio prestito sociale che verifica leffettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.
I datori di lavoro/committenti che violano lobbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Larticolo 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) stabilisce infatti che: 913. (
) Al datore di lavoro o committente che viola lobbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
In riferimento alla contestazione dellillecito, lINL, con la nota del 4 luglio 2018, ha fornito puntuali indicazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa.In particolare, alla luce della formulazione della suddetta norma, lINL precisa che: il regime sanzionatorio trova applicazione in riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione; in relazione alla consumazione dellillecito, il riferimento allerogazione della retribuzione – che generalmente avviene a cadenza mensile – comporta lapplicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto lillecito.
Si ipotizzi, ad esempio, che la violazione si sia protratta per 3 mensilità in relazione a 2 lavoratori. In tal caso, la sanzione sarà pari a euro 1.666,66 x 3 = euro 5.000,00.Il medesimo importo si calcola qualora, per lo stesso periodo (3 mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.La determinazione della sanzione, infatti, non tiene conto del numero dei lavoratori coinvolti ma, in caso di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto lillecito.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).