Tale riduzione è pari ad 1% per ogni anno di anticipo nellaccesso al pensionamento rispetto alletà di 62 anni e tale percentuale annua è elevata a 2 % per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Lart.6, comma 2-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha disposto che le penalizzazioni sopra indicate non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora lanzianità contributiva derivi esclusivamente da: prestazione effettiva di lavoro, periodi di astensione obbligatoria per maternità, per lassolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria o da contribuzione da riscatto ex art.13 della legge n.1338/1962.
La materia
Nello specifico la penalizzazione non si applica sulle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.
In altri termini, grazie al principio della cristallizzazione dei requisiti per la pensione, la penalità non si applica anche nei confronti dei lavoratori che hanno raggiunto il requisito contributivo entro il 2017 ma posticipano la liquidazione della pensione ad un data successiva al 31.12.2017.
Pertanto niente da fare per chi ha ottenuto la liquidazione dell’assegno prima del 31.12.2014 con la relativa decurtazione.
La circolare Inps n.74/2015 ha confermato che l’innovazione non ha valore retroattivo e quindi gli assegni già decurtati non potranno essere “
Dal 1° gennaio 2018 la “moratoria” concessa dalla legge di stabilità 2015 esaurirà i suoi effetti salvo ripensamenti. Pertanto tutti coloro che maturano i requisiti contributivi a partire dal 1° gennaio 2018 subiranno il taglio dell’1-2% sulle quote retributive della pensione in assenza del requisito dei 62 anni, come prevedeva la disciplina “
La penalizzazione sulle pensioni anticipate rimane per tutta la durata della prestazione. Infatti, una volta ottenuta la pensione con la decurtazione, la percentuale riduzione, per ogni anno di anticipo, è definitiva nel tempo.
Pertanto la penalizzazione non può essere eliminata al perfezionamento del 62° anno di età, ma accompagna l’assegno pensionistico per il tutto il periodo della sua percezione.
Per qualsiasi ulteriore informazione, gli uffici del Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti n.1, tel. 030.3771785) sono a disposizione.