Con lordinanza 21189/2018, la Corte di cassazione ha respinto la tesi dei legali di una pensionata ed ha accolto il ricorso dell’Istituto di Previdenza in quanto lassicurata laveva presentata con due mesi di anticipo rispetto perfezionamento del requisito anagrafico richiesto (a suo tempo, 60 anni).
Come noto la prestazione è riconosciuta in favore degli iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e che siano titolari di una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo o esclusivo dell’AGO, e che rispettino due condizioni:
- aver compiuto letà pensionabile di vecchiaia;
- non possedere i requisiti contributivi per la liquidazione di una pensione di vecchiaia.
I giudici della Suprema Corte hanno cassato la decisione della Corte dappello in quanto il requisito costitutivo delletà anagrafica per la pensione supplementare deve essere perfezionato al momento della domanda amministrativa.
In base allart.5 della Legge n.1338/1962:
In conclusione, il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare deve essere perfezionato al momento della domanda amministrativa.
Nella fattispecie in questione la pensionata avrebbe dovuto produrre la domanda al raggiungimento dell’età pensionabile. Non avendolo fatto, la pensione supplementare potrà decorrere solo dal momento in cui la pensionata avrà proposto nuova istanza, perdendo così il diritto ad eventuali arretrati.
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