Per invalidità civile sintendono gli accertamenti a cui hanno diritto tutte le persone disabili, senza limiti di età e indipendentemente dallo svolgimento di unattività lavorativa. In questo caso per ottenere le prestazioni economiche non è necessario avere una determinata anzianità contributiva poiché si tratta di prestazioni assistenziale, ossia quelle vengono concesse a solo titolo della patologia o menomazione. Gli accertamenti, in questo caso, vengono effettuati dalle ASL, con successiva verifica da parte della commissione medico legale dellInps, e gli eventuali benefici economici spettanti sono considerati prestazioni assistenziali.
Per inabilità lavorativa, invece, sintende gli accertamenti che possono essere richiesti soltanto da parte dei lavoratori invalidi. Tali accertamenti debbono essere effettuati dagli enti previdenziali di appartenenza. In questo caso i benefici economici spettanti rientrano tra le prestazioni denominate previdenziali poiché sono legate ad una posizione assicurativa e contributiva dellinteressato. Per quanto riguarda gli enti previdenziali (Inps/ex Inpdap) per presentare domanda di riconoscimento dellinabilità è necessario essere in possesso di un minimo di anni di contribuzione.
Per le prestazioni economiche e diversi benefici erogati dallInail, invece, non è necessario essere in possesso di nessuna anzianità contributiva dal momento che lInail è unassicurazione che tutela i lavoratori contro i danni fisici ed economici dovuti ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, ossia quelli derivanti dalla stessa attività lavorativa. In altre parole, lInail può intervenire, per esempio, anche nel caso in cui linfortunio o malattia professionale accada o si manifesti in qualunque momento, indipendentemente del tempo trascorso dalla data di inizio del lavoro e il momento dellevento lesivo.
Incompatibilità e incumulabilitàConsiderando quanto sopra esposto, dal momento che è possibile accedere a diversi accertamenti e riconoscimenti per invalidità, gli stessi possono dar luogo ad alcune forme di incompatibilità o incumulabilità, sia per quanto concerne le visite di accertamento sia per i relativi benefici economici spettanti.A questo punto è importate chiarire cosa comporta lincompatibilità e lincumulabilità.Per incompatibilità sintende limpossibilità di effettuare due accertamenti da parte di enti diversi, per la stessa patologia o menomazione e, di conseguenza, di percepire i trattamenti economici spettanti per ogni tipologia di accertamento; per esempio accertamento Inail e dinvalidità civile per la stessa patologia. Quando si verifica una di queste condizioni è necessario (ove possibile) optare per la prestazione che si ritiene più conveniente.Si parla di incumulabilità, invece, quando si ha la possibilità di avere due accertamenti e riconoscimenti diversi per la stessa causa invalidante, ma non si ha diritto al cumulo delle singole prestazioni economiche relative ad ogni riconoscimento.
Pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità InpsSecondo la normativa in vigore dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità, così come lassegno ordinario dinvalidità, concesso ed erogato dallInps, non sono cumulabili con la rendita vitalizia Inail, se riferita allo stesso evento o causa, fino a concorrenza della rendita stessa.Infatti, lart. 1, comma 43 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che: Le pensioni di inabilità, di reversibilità o lassegno ordinario di invalidità a carico dellassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.Pertanto, è possibile avere un riconoscimento di pensione di inabilità o assegno ordinario dinvalidità e, contemporaneamente uno Inail per lo stesso evento o causa, ma i benefici economici spettanti non saranno cumulabili. Per esempio, nel caso di un grave infortunio sul lavoro (INAIL), che precluda la possibilità di continuare a svolgere unattività lavorativa, può essere presentata domanda di accertamento sia Inail che Inps; nel caso venga riconosciuta una rendita e, contemporaneamente, la pensione di inabilità le due prestazioni non saranno cumulabili. Infatti, quando linabilità è causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale la pensione sarà corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l’ammontare della rendita.
Assegno mensile per assistenza personale e continuativaColoro a cui è stata riconosciuta dallINPS linabilità lavorativa, possono ottenere lassegno mensile per lassistenza personale e continuativa (assegno di accompagnamento), se si trovano nellimpossibilità di deambulare senza laiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 5, comma 1, Legge 222/84/ Circolare INPS 28 maggio 1987, n. 139).Tuttavia, lassegno Inps è incompatibile con lassegno mensile di assistenza personale e continuativa (assegno di accompagnamento) corrisposto dallINAIL (art. 5, comma 1, lett. b), Legge 222/84).
Cosa sintende per non dipende dallo stesso evento o causaLa stessa persona già dichiarata invalida per causa di guerra, lavoro (Inail) o per causa di servizio, può richiedere laccertamento per ottenere un riconoscimento dii invalidità civile solo qualora subentri una menomazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dellaggravamento o dellinterdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dallinvalidità civile. In altre parole, perché possa coesistere un riconoscimento per invalidità civile e un riconoscimento INAIL, per causa di servizio o guerra, le infermità non devono derivare dalla stessa patologia o menomazione che ha determinato il riconoscimento diverso da quello dinvalidità civile (Inail, per causa di guerra o servizio).
PENSIONE AI SUPERSTITI E RENDITA INAIL
Pensione direttaÈ considerata pensione diretta di reversibilità quando il lavoratore, al momento del decesso, era già titolare di pensione di vecchiaia, anticipata (ex pensione di anzianità) o di inabilità lavorativa (Inps/ex Inpdap).Le pensioni ai superstiti, con decorrenza dal 1° luglio 2000, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dallINAIL. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000 che, per effetto della legge 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite INAIL fino alla data del 30 giugno 2000. Dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia.
Pensione indirettaViene chiamata pensione indiretta poiché si tratta di un trattamento concesso ai superstiti in caso di morte di un lavoratore assicurato, non ancora titolare di pensione. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore fosse stato in possesso dei requisiti per ottenere la pensione, ma fosse deceduto prima di ottenerla oppure la pensione fosse in corso di liquidazione, i superstiti avranno diritto alla pensione di reversibilità, denominata pensione indiretta.Per questo trattamento pensionistico valgono gli stessi requisiti e presupposti già indicati per la pensione diretta di reversibilità: aventi diritto, quote, limiti di reddito, trattenute, incompatibilità, importo, decorrenza, ecc.
Pensione di inabilità da esposizione all’amiantoLart. 6 del decreto attuativo stabilisce che la pensione di inabilità, (liquidata ai sensi del menzionato articolo 1, comma 250), non è cumulabile con la rendita diretta erogata dallINAIL per lo stesso evento invalidante. A tal fine, accertati i requisiti, viene verificato dallINAIL che non sia stata liquidata una rendita diretta per lo stesso evento invalidante né sia stata presentata domanda per ottenerla.La pensione di inabilità è, invece, cumulabile con lerogazione dellindennizzo in capitale della menomazione dellintegrità psico-fisica, previsto dallarticolo 13 de decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38 derivante da una delle patologie in questione, per danni compresi tra il 6% e il 15%. Se la rendita viene riconosciuta per lo stesso evento invalidante dopo avere acquisito la titolarità della pensione di inabilità, questultima viene sospesa e devono essere recuperati i ratei di pensione eventualmente pagati nel periodo di erogazione della rendita stessa.
Infortuni e malattie professionali InailDENUNCE DI INFORTUNIONei primi nove mesi del 2018 i casi di infortunio denunciati allInail sono stati 469.008, in diminuzione dello 0,5% rispetto allanalogo periodo del 2017. I dati rilevati allo scorso 30 settembre hanno evidenziato, a livello nazionale, una diminuzione dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 401.474 a 398.759 (-0,7%), mentre quelli in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra labitazione e il posto di lavoro, hanno fatto registrare un incremento pari allo 0,3%, da 70.044 a 70.249.
CASI MORTALILe denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate allIstituto nei primi nove mesi di questanno sono state 834, 65 in più rispetto alle 769 denunciate nel 2017 tra gennaio e settembre (+8,5%). Laumento è dovuto soprattutto allelevato numero di decessi avvenuti lo scorso mese di agosto rispetto allagosto 2017 (109 contro 65), alcuni dei quali causati da incidenti plurimi, ovvero quelli che causano contemporaneamente la morte di due o più lavoratori.
DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALEDopo la diminuzione registrata nel corso di tutto il 2017, in controtendenza rispetto al costante aumento degli anni precedenti, nei primi nove mesi di questanno le denunce di malattia professionale protocollate dallInail sono tornate ad aumentare, anche se a un ritmo sempre più decrescente nelle diverse rilevazioni mensili. Al 30 settembre scorso lincremento si è attestato al +1,8% (pari a 771 casi in più rispetto allo stesso periodo del 2017, da 43.312 a 44.083).
Per qualsiasi problematica attinente largomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco (Brescia, via Bertolotti, 1 – 2° piano, tel. 030.3771785) offre tutta la consulenza e lassistenza necessarie.