Le pensioni da totalizzazione o da cumulo nelle quali anche un solo periodo contributivo risulta a carico delle Casse professionali, sono escluse dallambito di applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100mila euro su base annua. Lo chiarisce l’Inps in una con una recente circolare.
LIstituto nazionale di previdenza sociale, quindi, è intervenuto nuovamente sulla determinazione della riduzione dei trattamenti pensionistici stabilita dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, entrata in vigore il 31 dicembre 2018.In particolare,l’art.1, commi 261-268, ha previsto che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dellassicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:
- 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.
LInps nel mese di maggio aveva chiarito quali fossero le pensioni sulle quali si applica l’aliquota percentuale di riduzione ad esclusione di quelle di invalidità, quelle ai superstiti e quelle a favore di vittime del dovere o azioni terroristiche, nonché le pensioni liquidate dalle Casse professionali,riservandosi di comunicare ulteriori precisazioni.
Finalmente, l’Inps ha chiarito che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali devono ritenersi escluse dallambito applicativo della norma e non sono quindi interessate dalla riduzione.
Sono, invece, da ricomprendere nellambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che, per la riduzione, fa riferimento esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dellassicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata (rientrano pertanto nellapplicazione di questa disciplina anche le pensioni
Inoltre, è bene evidenziare che il comma 267 della Legge di Bilancio, stabilisce infine che per effetto dellapplicazione dei commi 261 e 263 dello stesso articolo, limporto complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100 mila euro lordi su base annua.
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