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Pensioni, torna la rivalutazione

A partire invece dal 2019 si dovrebbe ritornare al passato, in realtà, già previsto dalle norme. Ancora oggi, infatti, la norma di riferimento che collega l’adeguamento della pensione all’inflazione è l’art.34, della legge 448/1998, mai abrogato. La sua applicazione è stata disposta dall’art.69 della legge 388/2000, in base alla quale la fascia di importo fino a 3 volte il trattamento minimo veniva rivalutata in misura pari al 100% dell’inflazione; per la fascia tra 3 e 5 volte si applicava il 90%; per la fascia superiore si riconosceva il 75% dell’inflazione (Tabella A).

Quindi, salvo ulteriori interventi normativi, dal 2019 si ritornerà al vecchio meccanismo certamente più favorevole per coloro che ricevono assegni di importo superiore a 3 volte il minimo.

Il blocco della rivalutazioneIl tema comunque della rivalutazione delle pensioni negli ultimi anni è stato spesso al centro del dibattito. Dalla riforma Monti-Fornero (legge 214/2011) che ha bloccato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo, fino alla sentenza della Corte Costituzionale (n.70/2015) che ha dichiarato l’illegittimità della norma stessa portando il Governo ad approvare un decreto (n.65/2015 convertito nella legge n.109/2015) per sanare la questione. Per gli anni 2012 e 2013 – nell’estate 2015 – c’è stata una restituzione assai parziale, mediamente meno del 12% del totale della mancata indicizzazione della perequazione (Tabella B).Nel grafico 1 che si riporta è indicato l’arretrato riconosciuto rispetto alla rivalutazione persa e sono state sommate sia le perdite che le restituzioni su tutto il periodo 2012 – 2016. Per un importo pari a quattro volte il minimo Inps (1.873 euro mensili lorde e 1.491 nette) la perdita netta è di circa quattromila euro, la restituzione ammonta a 853 euro, pari al 21% della perdita. Le corrispondenti percentuali per importi pari a cinque e sei volte sono rispettivamente dell’11% e del 5%. Intervento associativoSiamo da tempo consapevoli che il decreto n.65 non sia stato sufficiente per il ristabilimento dell’equità e che quanto restituito è lontano dalle legittime aspettative dei pensionati e che tutte le pensioni in essere debbano conservare nel tempo il loro potere di acquisto in modo consequenziale, garantendo ai titolari la giusta prestazione adeguata.A dare ragione alla nostra tesi sono nel frattempo intervenute diverse pronunce di Tribunali e della Corte dei Conti che hanno dichiarato il decreto n.65 convertito nella legge n.109/2015 lesivo dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale; diritti che trovano le proprie basi nei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza sanciti dalla Costituzione.Riteniamo e auguriamoci che l’Alta Corte possa accogliere, nella seduta del 24 ottobre prossimo, i profili di legittimità rilevati dalle citate ordinanze con conseguente pronunciamento in senso favorevole ai pensionati.È dunque necessario che tutti i pensionati, che hanno subito il blocco della perequazione e non si sono ancora attivati, si rivolgano ai nostri uffici del Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 – 2° piano, tel. 030.3771785) per ottenere gratuitamente ogni chiarimento al riguardo e per inoltrare all’Inps la domanda di ricostituzione della pensione, utile per interrompere i termini di prescrizione.

Tabella A

I criteri di rivalutazione pensioni

Importo pensioni

Dall’anno 2014 al 2018*

Dall’anno 2019**

Fino a 3 volte il minimo Inps

Aumento del 100% Istat

Aumento del 100% Istat

Oltre 3 e fino a 4 volte il minimo Inps

Aumento del 95% Istat

Aumento del 90% Istat

Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo Inps

Aumento del 75% Istat

Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo Inps

Aumento del 50% Istat

Aumento del 75% Istat

Oltre 6 volte il minimo Inps

Aumento del 45% Istat

*   art. 1, comma 483 legge n. 147 del 2013** art. 34, legge n. 448 del 1998, con l’applicazione dell’art. 69 della legge 388 del 2000.

 

Tabella B

COSA È ACCADUTO CON IL DECRETO N 65/2015 CONVERT. NELLA LEGGE N. 109/2015*

RIVALUTAZIONE ANNO 2012 – TASSO ISTAT DEFINITIVO = 2,7%

Pensione a dicembre 2011 ( in euro)

Aumento spettante

Fino a 1.443,00 (3 volte minimo Inps)

2,7% (100% Istat)

Da 1.443,01 a 1.893,40 (da 3 a 4 volte minimo Inps)

1,08% (40% Istat)

Da 1.893,41 a 2.354,40 (da 4 a 5 volte minimo Inps)

0,54% (20% Istat)

Da 2.354,41 a 2.817,61 (da 5 a 6 volte minimo Inps)

0,27% (10% Istat)

Oltre 2.817,61 (6 volte minimo Inps)

Nessuno aumento

RIVALUTAZIONE ANNO 2013 – TASSO ISTAT DEFINITIVO = 3%

Pensione a dicembre 2012 (in euro)

Aumento spettante

Fino a 1.486,29 (3 volte minimo Inps)

3,0% (100% Istat)

Da 1.486,30 a 1.947,09 (da 3 a 4 volte minimo Inps)

1,20% (40% Istat)

Da 1.947,10 a 2.419,43 (da 4 a 5 volte minimo Inps)

0,60% (20% Istat)

Da 2.419,44 a 2.894,66 (da 5 a 6 volte minimo Inps)

0,30% (10% Istat)

Oltre 2.894,66 (6 volte minimo Inps)

Nessun aumento

*     con tale sistema a scalare i costi per lo Stato sono stati molto meno onerosi, cioè: 2,8 miliardi di euro rispetto ai 18 miliardi previsti.

 

Grafico 1

Perdita complessiva per la mancata rivalutazionee restituzione riconosciuta al lordo e al netto della tassazione

Fonte: Centro Europeo Ricerche

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