In particolare, ha segnalato che la legge 4 luglio 2006 n.248, art.3, comma 1, lettera f bis), già prevedeva la vendita per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia
Con l’introduzione dell’art.118 bis alla L.R. 6/2010, non si è voluto ribadire un principio peraltro già presente in una legge statale, ma si è specificata l’applicabilità, anche per le attività commerciali che esercitano in via prevalente la vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, della disciplina di cui all’art.2 della L.R. 8/2009 in quanto compatibile con le attività commerciali.
In particolare, il comma 2 dell’art.2 della citata L.R. 8/2009 prevede che la vendita per il consumo immediato è consentita anche negli spazi esterni al locale, tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.
Tale indicazione, prevista per le attività artigianali, ma compatibile con la disciplina prevista per le attività commerciali, significa che anche a macellerie e pescherie è permesso il consumo immediato non solo nel locale dellesercizio di vicinato, ma anche negli spazi esterni, previa, ovviamente, apposita richiesta di occupazione di suolo pubblico.