Art. 43-bisEsonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dallart.2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n.92, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria1. Per gli anni 2020 e 2021, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dellart.44, previa autorizzazione dellINPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dallart.2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n.92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.2. Allonere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allart.18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2. Ai fini del monitoraggio della spesa, lINPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, lINPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delleconomia e delle finanze. Art. 44Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi1. In deroga agli artt.4 e 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora lazienda abbia cessato o cessi lattività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dellattività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n.95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dellart.21, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nellaccordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero delleconomia e delle finanze e allINPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi allerogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183, paghe@cafascombs.it).
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